ART. 3 (Iscrizione ad un registro) 1. L'iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta e' subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui e' richiesta l'iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4.