ART. 3
(Iscrizione ad un registro)
1. L'iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di
costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta e'
subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui e'
richiesta l'iscrizione, di certificato di rilevanza storica e
collezionistica di cui all'articolo 4.