ART. 3 
                     (Iscrizione ad un registro) 
 
  1. L'iscrizione ad  un  registro  di  un  veicolo  avente  data  di
costruzione risalente almeno a venti anni prima  della  richiesta  e'
subordinata  al  rilascio,  da  parte  del  registro  presso  cui  e'
richiesta  l'iscrizione,  di  certificato  di  rilevanza  storica   e
collezionistica di cui all'articolo 4.