ART. 4 
  (Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo) 
 
  1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme
all'allegato I, parte integrante del presente decreto  -  attesta  la
data di costruzione,  la  marca,  il  modello  e  le  caratteristiche
tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili
per la verifica dell'idoneita' alla circolazione, la  sussistenza  ed
elencazione  delle  originarie  caratteristiche   di   fabbricazione,
nonche' specifica indicazione di quelle modificate o sostituite. 
  2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine
sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma  1,
i registri devono altresi' acquisire, per il tramite del  richiedente
il certificato di cui al comma 1,  una  dichiarazione  rilasciata  da
ciascuna  impresa  di  autoriparazione  intervenuta  nei  lavori   di
recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o  verifica  del  veicolo,
attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi  a
regola  d'arte,  firmata  dal  rappresentante   legale   dell'impresa
medesima, con particolare riferimento agli  aspetti  strutturali,  al
gruppo  propulsore,  ai  sistemi  di  frenatura  e  di   sterzo,   ai
dispositivi silenziatori, nonche' ai componenti della carrozzeria. 
  3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui  al
comma 1 se non previa acquisizione di una  dichiarazione  sostitutiva
di atto  notorio,  resa  dal  richiedente  il  certificato  medesimo,
relativa allo  stato  di  corretta  conservazione  del  veicolo,  con
eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi  dalla  data  di
cancellazione dal PRA, alla causa della  cancellazione  medesima,  al
luogo di conservazione del veicolo, al luogo  di  rinvenimento  dello
stesso o alle modalita' di conservazione. Il registro ha facolta'  di
rifiutare per iscritto il certificato richiesto  qualora  il  veicolo
sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.