ART. 4 (Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo) 1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all'allegato I, parte integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneita' alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonche' specifica indicazione di quelle modificate o sostituite. 2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresi' acquisire, per il tramite del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d'arte, firmata dal rappresentante legale dell'impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonche' ai componenti della carrozzeria. 3. In ogni caso i registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalita' di conservazione. Il registro ha facolta' di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.