ART. 5 (Accertamento tecnico dei requisiti di idoneita' alla circolazione) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un accertamento tecnico dei requisiti di idoneita' alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 2. Il veicolo per essere sottoposto all'accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza storica e collezionistica. 3. L'accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dall'allegato II , parte integrante del presente decreto.