ART. 6 
              (Rilascio dei documenti di circolazione) 
 
  1. Il competente ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici  provvede  alla
reimmatricolazione   dei   veicoli    di    interesse    storico    e
collezionistico, che hanno superato con esito positivo l'accertamento
tecnico di cui all'articolo 5, e rilascia la  carta  di  circolazione
secondo le modalita' di cui all'articolo 93,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  recante  "Nuovo  Codice  della
Strada", e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2.  Le  procedure   e   la   documentazione   occorrente   per   la
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
nonche' le eventuali annotazioni sulla carta  di  circolazione,  sono
stabilite  con  disposizioni  del  Dipartimento   per   i   Trasporti
terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.