ART. 6 (Rilascio dei documenti di circolazione) 1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con esito positivo l'accertamento tecnico di cui all'articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalita' di cui all'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure e la documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonche' le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.