ART. 6
(Rilascio dei documenti di circolazione)
1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede alla
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico, che hanno superato con esito positivo l'accertamento
tecnico di cui all'articolo 5, e rilascia la carta di circolazione
secondo le modalita' di cui all'articolo 93, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della
Strada", e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure e la documentazione occorrente per la
reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
nonche' le eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono
stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti
terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.