ART. 7 (Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione o radiati di ufficio) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale. 2. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica. 3. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. E' fatta salva la normativa vigente in materia di nazionalizzazioni. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio.