ART. 7
(Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione
o radiati di ufficio)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai
veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati
dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.
2. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione
periodica.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai veicoli di
interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla circolazione,
provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo. E' fatta salva la normativa vigente in materia di
nazionalizzazioni.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le
disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano ai veicoli che
sono stati radiati di ufficio.