ART. 7 
     (Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla circolazione 
                        o radiati di ufficio) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si  applicano  ai
veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati
dimessi dalla circolazione in ambito nazionale. 
  2. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai  veicoli  di
interesse storico e collezionistico mai dimessi  dalla  circolazione,
provenienti da Paesi dell'Unione Europea  o  dello  Spazio  Economico
Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di  revisione
periodica. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai  veicoli  di
interesse storico e collezionistico mai dimessi  dalla  circolazione,
provenienti da Paesi dell'Unione Europea  o  dello  Spazio  Economico
Europeo.  E'  fatta  salva  la  normativa  vigente  in   materia   di
nazionalizzazioni. 
  4. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  18  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa  disciplina  applicativa,  le
disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano  ai  veicoli  che
sono stati radiati di ufficio.