ART. 8 (Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico) 1. Nei casi di cui all'articolo 6, ovvero di cui all'articolo 7, comma 4, il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni.