ART. 8 
          (Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico) 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 6, ovvero di  cui  all'articolo  7,
comma  4,  il  proprietario  del  veicolo  di  interesse  storico   e
collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico  Registro
Automobilistico, secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  93,
comma 5, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  recante
"Nuovo  Codice  della  Strada",   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni.