ART. 9 
                             (Revisioni) 
 
  1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti
con cadenza biennale a revisione periodica, di cui  all'art.  80  del
Codice della strada, al fine di accertare che sussistano in  essi  le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e  che
non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. 
  2.  Le  revisioni  sono  effettuate  tenendo  conto  dell'anno   di
costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell'allegato  III,
parte integrate del presente decreto. 
  3. Nell'allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico  dei  dispositivi  che  costituiscono
l'equipaggiamento del veicolo e che hanno  rilevanza  ai  fini  della
sicurezza per  la  circolazione.  Sono  altresi'  previste  modalita'
diverse di prove strumentali che possono essere esperite  in  ragione
di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.