ART. 9
(Revisioni)
1. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti
con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all'art. 80 del
Codice della strada, al fine di accertare che sussistano in essi le
condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che
non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
2. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell'anno di
costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell'allegato III,
parte integrate del presente decreto.
3. Nell'allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono
l'equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza per la circolazione. Sono altresi' previste modalita'
diverse di prove strumentali che possono essere esperite in ragione
di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.