Art. 4 
 
 
         Requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita' 
 
  1. Chiunque intenda richiedere le autorizzazioni di cui all'art.  3
del presente decreto, deve essere iscritto al Registro delle  imprese
presso la competente Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) con comunicazione antimafia ed  in  possesso
di  partita  I.V.A.  Tali   requisiti   possono   essere   dichiarati
contestualmente alla domanda ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
  2. I produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,
con esclusione delle sementi, devono dimostrare inoltre, direttamente
o  tramite  una  figura  tecnica  professionale  operante   in   modo
continuativo per l'azienda stessa, di possedere  adeguate  conoscenze
sulle normative fitosanitarie e di qualita' riguardanti le  categorie
dei  vegetali  per  le  quali  viene  richiesta  l'autorizzazione   a
produrre. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra  che
il  responsabile  tecnico/fitosanitario  soddisfa  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
  e' in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale; 
  ha frequentato con esito favorevole un corso  di  formazione  sulle
normative fitosanitarie e di qualita', il  cui  programma  sia  stato
approvato dal Servizio fitosanitario regionale; 
  ha superato con esito favorevole un colloquio  presso  il  Servizio
fitosanitario regionale,  volto  a  verificare  le  conoscenze  sulle
normative fitosanitarie e di qualita' relative alle categorie per  le
quali ha presentato la domanda. 
  3. I produttori di sementi e di altri materiali di  moltiplicazione
disciplinati dalla legge 25 novembre  1971,  n.  1096,  e  successive
modifiche ed integrazioni, in particolare il decreto  legislativo  n.
150/2007, devono  dimostrare  inoltre,  direttamente  o  tramite  una
figura tecnica operante nell'azienda stessa,  di  possedere  adeguate
conoscenze  professionali  sulle  tecniche  di   produzione/selezione
meccanica,  nonche'  sulle  normative  sementiere   e   fitosanitarie
riguardanti le categorie delle sementi per le quali  viene  richiesta
l'autorizzazione a produrre.  Tali  conoscenze  professionali  devono
essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono  acquisite
se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni: 
  ha  esercitato  per  almeno  cinque  anni  attivita'  nel   settore
sementiero come titolare di azienda  sementiera  o  come  coadiuvante
familiare o dipendente con responsabilita' tecniche; 
  ha frequentato con esito favorevole un corso  di  formazione  sulle
tecniche di produzione nonche' sulle  normative  fitosanitarie  e  di
commercializzazione  delle  sementi,  il  cui  programma  sia   stato
approvato dal Servizio fitosanitario regionale; 
  ha superato con esito favorevole un colloquio  presso  il  Servizio
fitosanitario regionale,  volto  a  verificare  le  conoscenze  sulle
normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi. 
  Coloro  che  producono  le  sementi  iscritte  nel  registro  delle
varieta' da conservazione di cui al decreto  ministeriale  18  aprile
2008 sono esentati dal possesso dei requisiti previsti  dal  presente
comma. 
  4.  I  fornitori  di  micelio  fungino  devono  possedere  inoltre,
direttamente o  tramite  una  figura  tecnica  operante  nell'azienda
stessa,  adeguate  conoscenze   professionali   sulle   tecniche   di
produzione e conservazione del micelio fungino e rendersi disponibili
a mantenere  i  contatti  con  il  Servizio  fitosanitario  regionale
competente per territorio. 
  Tali conoscenze professionali  si  intendono  acquisite  dopo  aver
superato  con  esito  favorevole  un  colloquio  presso  il  Servizio
fitosanitario regionale,  volto  a  verificare  la  conoscenza  delle
normative di qualita'  relative  alla  produzione  del  materiale  da
riproduzione dei funghi coltivati. 
  5. Se il responsabile  tecnico/fitosanitario  non  e'  il  titolare
dell'azienda,  deve  essere  in  possesso   di   apposito   incarico,
sottoscritto  per  accettazione,  a  rapportarsi  con   il   Servizio
fitosanitario competente per territorio, in nome e  per  conto  della
ditta stessa. 
  6. Se all'atto dei controlli stabiliti dal decreto  legislativo  si
riscontra  l'assenza  dei  requisiti  minimi  previsti  dal  presente
decreto, i Servizi fitosanitari regionali competenti  per  territorio
provvedono  a  fissare  i  termini  per  l'adeguamento.  Il   mancato
adeguamento  entro  la  scadenza  dei  termini,  comporta  la  revoca
dell'autorizzazione, oltre all'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'art. 54, comma 10, del decreto legislativo.