Art. 4 Requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita' 1. Chiunque intenda richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, deve essere iscritto al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con comunicazione antimafia ed in possesso di partita I.V.A. Tali requisiti possono essere dichiarati contestualmente alla domanda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. I produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione delle sementi, devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica professionale operante in modo continuativo per l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualita' riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra che il responsabile tecnico/fitosanitario soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: e' in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale; ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualita', il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale; ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualita' relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda. 3. I produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione disciplinati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il decreto legislativo n. 150/2007, devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione/selezione meccanica, nonche' sulle normative sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni: ha esercitato per almeno cinque anni attivita' nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera o come coadiuvante familiare o dipendente con responsabilita' tecniche; ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle tecniche di produzione nonche' sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale; ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi. Coloro che producono le sementi iscritte nel registro delle varieta' da conservazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2008 sono esentati dal possesso dei requisiti previsti dal presente comma. 4. I fornitori di micelio fungino devono possedere inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione e conservazione del micelio fungino e rendersi disponibili a mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tali conoscenze professionali si intendono acquisite dopo aver superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare la conoscenza delle normative di qualita' relative alla produzione del materiale da riproduzione dei funghi coltivati. 5. Se il responsabile tecnico/fitosanitario non e' il titolare dell'azienda, deve essere in possesso di apposito incarico, sottoscritto per accettazione, a rapportarsi con il Servizio fitosanitario competente per territorio, in nome e per conto della ditta stessa. 6. Se all'atto dei controlli stabiliti dal decreto legislativo si riscontra l'assenza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio provvedono a fissare i termini per l'adeguamento. Il mancato adeguamento entro la scadenza dei termini, comporta la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 54, comma 10, del decreto legislativo.