Art. 2 I medicinali di cui all'allegato alla presente determina sono prescritti dai centri ospedalieri senza ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza. Nel caso di distribuzione territoriale in regime di non rimborsabilita', i medicinali, di cui all'allegato alla presente determina, sono vendibili al pubblico su prescrizione dei medici specialisti indicati nell'allegato stesso.