Art. 2 
 
  I medicinali di  cui  all'allegato  alla  presente  determina  sono
prescritti dai centri ospedalieri senza ulteriori specifiche  se  non
quelle  stabilite  da  ciascuna  regione  nell'ambito  della  propria
competenza. 
  Nel  caso  di  distribuzione  territoriale   in   regime   di   non
rimborsabilita', i medicinali,  di  cui  all'allegato  alla  presente
determina, sono vendibili al  pubblico  su  prescrizione  dei  medici
specialisti indicati nell'allegato stesso.