Art. 3 
 
  I medicinali, di cui all'allegato alla presente determina,  possono
essere  dispensati  fino  alla  scadenza  del  periodo  di  validita'
indicata in etichetta. 
  Gli stampati ed il confezionamento  primario  e  secondario  devono
essere aggiornati entro 180 giorni  dalla  entrata  in  vigore  della
presente determina.