IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni recante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo Unico»;
Visto l'allegato III-bis al suddetto Testo Unico, introdotto con
legge 8 febbraio 2001 n. 12, recante: «Norme per agevolare l'impiego
dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che elenca
i farmaci che usufruiscono di modalita' prescrittive semplificate;
Visto l'art. 9, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 2010 n.
38, recante: «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore» che prevede, da parte del
Ministero, il monitoraggio dei dati relativi alla prescrizione ed
utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare
dei farmaci analgesici oppiacei;
Visto l'art. 10 della predetta legge 15 marzo 2010 n. 38, che
aggiunge all'art. 14, comma 1, lettera e) del Testo Unico, il numero
3-bis, il quale prevede, in considerazione delle prioritarie esigenze
terapeutiche nei confronti del dolore severo, la possibilita' di
includere nella tabella II, sezione D, composti medicinali utilizzati
in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente
alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;
Premesso che il Testo Unico attualmente in vigore classifica le
sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle: in tabella I
trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed
oggetto di abuso; in tabella II sono inserite le sostanze che hanno
attivita' farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto
farmaci; la tabella II e' suddivisa in cinque sezioni, indicate con
le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e
le relative composizioni medicinali in conformita' ai criteri per la
formazione delle tabelle previsti dal citato art. 14;
Ritenuto necessario agevolare la prescrizione dei medicinali
analgesici oppiacei per la terapia del dolore, attraverso la
previsione nella sezione D della tabella II, allegata al citato Testo
Unico, di alcuni composti medicinali elencati nell'allegato III-bis
del Testo Unico;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro della salute e delle
politiche sociali 16 giugno 2009, integrata e modificata con
ordinanze 2 luglio 2009 e 8 ottobre 2009, recante: «Iscrizione
temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II,
sezione D allegata al Testo Unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanita',
espresso nelle sedute del 29 aprile 2009 e del 27 maggio 2009, ai
fini dell'adozione della citata ordinanza 16 giugno 2009;
Acquisito il parere favorevole del Dipartimento per le politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota
protocollo n. DPA 1092 P-2.64.1.3 in data 31 marzo 2010;
Ritenuto opportuno provvedere all'integrale sostituzione della
tabella II, sezione D;
Decreta:
Art. 1
1. La tabella II, sezione D allegata al Testo Unico e' sostituita
dalla tabella riportata in allegato al presente decreto che ne
costituisce parte integrante.