Art. 2
1. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano all'Ordine
provinciale competente per territorio una comunicazione riassuntiva
del numero delle confezioni dispensate nel mese precedente, distinte
per forma farmaceutica e dosaggio, limitatamente alle ricette,
diverse da quella di cui al decreto Ministro della salute del 10
marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale disciplinata
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo
2008, effettivamente spedite e contenenti la prescrizione delle
seguenti composizioni medicinali:
a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello
parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in
quantita', espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita' di
somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra,
superiore al 2,5 % p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizione per somministrazione rettale contenenti codeina,
diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra,
superiore a 100 mg per unita' di somministrazione;
c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone
e suoi sali in quantita' espressa in base anidra, superiore a 10 mg
per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa
in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della
soluzione multidose;
d) composizioni per somministrazione rettale contenenti
ossicodone e suoi sali in quantita', espressa in base anidra,
superiore a 20 mg;
e) composizione per somministrazione ad uso diverso da quello
parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina,
ossimorfone;
f) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico
contenenti buprenorfina.
2. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i
quindici giorni successivi, al Ministero della salute - Direzione
generale dei farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi
delle comunicazioni di cui al comma 2, esclusivamente in modalita'
elettronica, secondo le indicazioni riportate sul sito del Ministero
della salute all'indirizzo web www.salute.gov.it.
3. Nelle more della definizione delle modalita' di cui al comma 2,
l'invio potra' avvenire utilizzando la casella di posta elettronica
dedicata monit.ordinanza@sanita.it o per posta ordinaria.