Art. 2 1. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano all'Ordine provinciale competente per territorio una comunicazione riassuntiva del numero delle confezioni dispensate nel mese precedente, distinte per forma farmaceutica e dosaggio, limitatamente alle ricette, diverse da quella di cui al decreto Ministro della salute del 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, effettivamente spedite e contenenti la prescrizione delle seguenti composizioni medicinali: a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5 % p/v (peso/volume) della soluzione multidose; b) composizione per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita' di somministrazione; c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantita' espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg; e) composizione per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone; f) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina. 2. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma 2, esclusivamente in modalita' elettronica, secondo le indicazioni riportate sul sito del Ministero della salute all'indirizzo web www.salute.gov.it. 3. Nelle more della definizione delle modalita' di cui al comma 2, l'invio potra' avvenire utilizzando la casella di posta elettronica dedicata monit.ordinanza@sanita.it o per posta ordinaria.