Art. 2 
 
  1. Entro la fine di ciascun mese i  farmacisti  inviano  all'Ordine
provinciale competente per territorio una  comunicazione  riassuntiva
del numero delle confezioni dispensate nel mese precedente,  distinte
per  forma  farmaceutica  e  dosaggio,  limitatamente  alle  ricette,
diverse da quella di cui al decreto  Ministro  della  salute  del  10
marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale  disciplinata
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17  marzo
2008, effettivamente  spedite  e  contenenti  la  prescrizione  delle
seguenti composizioni medicinali: 
    a) composizioni per somministrazioni ad  uso  diverso  da  quello
parenterale,  contenenti  codeina,  diidrocodeina  e  loro  sali   in
quantita', espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita'  di
somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra,
superiore al 2,5 % p/v (peso/volume) della soluzione multidose; 
    b) composizione per somministrazione rettale contenenti  codeina,
diidrocodeina e loro sali in  quantita',  espressa  in  base  anidra,
superiore a 100 mg per unita' di somministrazione; 
    c) composizioni per somministrazione orale contenenti  ossicodone
e suoi sali in quantita' espressa in base anidra, superiore a  10  mg
per unita' di somministrazione o in quantita'  percentuale,  espressa
in base anidra, tale da superare  il  2,5%  p/v  (peso/volume)  della
soluzione multidose; 
    d)   composizioni   per   somministrazione   rettale   contenenti
ossicodone e  suoi  sali  in  quantita',  espressa  in  base  anidra,
superiore a 20 mg; 
    e) composizione per somministrazione ad  uso  diverso  da  quello
parenterale contenenti fentanyl,  idrocodone,  idromorfone,  morfina,
ossimorfone; 
    f)  composizioni  per  somministrazioni   ad   uso   transdermico
contenenti buprenorfina. 
  2. Gli Ordini  provinciali  dei  farmacisti  trasmettono,  entro  i
quindici giorni successivi, al Ministero  della  salute  -  Direzione
generale dei farmaci e dei dispositivi  medici  tabulati  riassuntivi
delle comunicazioni di cui al comma 2,  esclusivamente  in  modalita'
elettronica, secondo le indicazioni riportate sul sito del  Ministero
della salute all'indirizzo web www.salute.gov.it. 
  3. Nelle more della definizione delle modalita' di cui al comma  2,
l'invio potra' avvenire utilizzando la casella di  posta  elettronica
dedicata monit.ordinanza@sanita.it o per posta ordinaria.