Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti (( dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese
di personale di cui all'articolo 7, )) pari a 3,4 milioni di euro per
l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,
si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonche' quanto a
150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, S.O.
- Si riporta la Tabella C della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2009, n. 302, S.O.):
Parte di provvedimento in formato grafico