Art. 10 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla copertura degli oneri derivanti (( dall'istituzione  e  dal
funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi  alle  spese
di personale di cui all'articolo 7, )) pari a 3,4 milioni di euro per
l'anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011,
si provvede, quanto a 3,25 milioni  di  euro  per  l'anno  2010  e  4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2010, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonche' quanto a
150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a  decorrere  dall'anno
2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di  cui  al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,   come
determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  settembre
          1999, n. 205, S.O. 
              - Si riporta la Tabella C della legge 23 dicembre 2009,
          n.  191,  recante  «Disposizioni  per  la  formazione   del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2010)» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          dicembre 2009, n. 302, S.O.): 

         Parte di provvedimento in formato grafico