Art. 2
Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia (( e restano in carica per quattro anni
rinnovabili per una sola volta: ))
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato (( a
disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410. ))
3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia
ed e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale
antimafia;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.
4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,
designati ai sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti (( nel registro dei revisori contabili. )) Un
componente effettivo e un componente supplente sono designati dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante:
«Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita'
informative e investigative nella lotta contro la
criminalita' organizzata» (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1991, n. 304):
«Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze
connesse alla lotta alla criminalita' organizzata). - 1.
Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti
affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31
maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro
dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo
del 15 per cento della dotazione organica, puo' essere
collocata a disposizione, oltre a quella stabilita
dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi
previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma
1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero
massimo di cinque unita', puo' essere collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per
il SISDE dalle disposizioni vigenti.».