Art. 2 
 
                         Organi dell'Agenzia 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia (( e restano in carica per quattro anni
rinnovabili per una sola volta: )) 
    a) il Direttore; 
    b) il Consiglio direttivo; 
    c) il Collegio dei revisori. 
  2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato (( a
disposizione  ai  sensi  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 1991, n. 410. )) 
  3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore  dell'Agenzia
ed e' composto: 
    a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 
    c)  da  un  magistrato  designato   dal   Procuratore   nazionale
antimafia; 
    d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. 
  4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo,
designati ai sensi del comma 3. 
  5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno
fra gli iscritti ((  nel  registro  dei  revisori  contabili.  ))  Un
componente effettivo e un componente  supplente  sono  designati  dal
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          29 ottobre 1991, n.  345,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   30   dicembre   1991,   n.   410,   recante:
          «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle  attivita'
          informative  e  investigative   nella   lotta   contro   la
          criminalita' organizzata» (Gazzetta Ufficiale  30  dicembre
          1991, n. 304): 
              «Art. 3-bis (Personale a disposizione per  le  esigenze
          connesse alla lotta alla criminalita'  organizzata).  -  1.
          Per le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  dei  compiti
          affidati all'Alto Commissario per  il  coordinamento  della
          lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
          e per quelle connesse all'attuazione del  decreto-legge  31
          maggio 1991, n. 164, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 22 luglio 1991, n.  221,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel  limite  massimo
          del 15 per cento  della  dotazione  organica,  puo'  essere
          collocata  a  disposizione,  oltre   a   quella   stabilita
          dall'art.  237   del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e in deroga  ai  limiti  temporali  ivi
          previsti. 
              2. In relazione a quanto stabilito dall'art.  2,  comma
          1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
          dirigenti generali  della  Polizia  di  Stato,  nel  numero
          massimo  di  cinque  unita',  puo'  essere   collocato   in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto  per
          il SISDE dalle disposizioni vigenti.».