Art. 3 
 
 
               Attribuzioni degli organi dell'Agenzia 
 
  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume  la  rappresentanza  legale,
puo'  nominare  uno  o  piu'  delegati  ((  anche   con   poteri   di
rappresentanza,  ))  convoca  il  Consiglio  direttivo  e  stabilisce
l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi',  all'attuazione
degli indirizzi e delle linee guida fissate dal  Consiglio  direttivo
in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione  dei  beni
sequestrati  e  confiscati  e  presenta  al  Consiglio  direttivo  il
bilancio preventivo e il conto  consultivo.  Il  Direttore  riferisce
periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e  presenta
una relazione semestrale sull'attivita'  svolta  dall'Agenzia,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma  4,  ultimo
periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei  beni  ((  confiscati
anche  in  via  non  definitiva  ))  e  adotta  i  provvedimenti   di
destinazione  dei  beni  confiscati  per  le  prioritarie   finalita'
istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive  modificazioni.  ((  Nelle  ipotesi
previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di  sicurezza,
ovvero   quando   il   bene    sia    improduttivo,    oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile  o  non  alienabile,  l'Agenzia,  con
delibera  del  Consiglio  direttivo,  adotta   i   provvedimenti   di
distruzione o di demolizione. )) 
  3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione  e  alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati (( anche  in  via  non
definitiva )) puo' avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica delle  prefetture  territorialmente  competenti.  In
tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, un nucleo di supporto  cui  possono  partecipare
anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni. 
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: 
    a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida  in  materia  di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni  sequestrati  e
confiscati; 
    b)  programma  l'assegnazione  e  la  destinazione  dei  beni  in
previsione della confisca; 
    c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; 
    d)  richiede  la  modifica  della  destinazione  d'uso  del  bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o  del  suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga  agli
strumenti urbanistici; 
    e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
    f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte  dei  privati  e  degli
enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di  assegnazione  e  di
destinazione; 
    g) revoca il provvedimento di  assegnazione  e  destinazione  nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle  finalita'
indicate (( nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; )) 
    h)   sottoscrive   convenzioni   e   protocolli   con   pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti  ed
associazioni per le finalita' del presente decreto; 
    i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari
esigenze, di sedi secondarie; 
    l) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
  5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati  a
partecipare  i  rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche,
centrali e locali, (( di  enti  e  associazioni  di  volta  in  volta
interessati e l'autorita' giudiziaria. )) 
  6. Il collegio dei revisori provvede: 
    a) al riscontro degli atti di gestione; 
    b)  alla  verifica  del  bilancio  di  previsione  e  del   conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni; 
    c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2-duodecies
          della legge 31 maggio 1965, n. 575: 
              «4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  finanze,   del   tesoro,
          dell'interno  e  della  difesa,  sono  adottate,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          norme regolamentari per disciplinare la raccolta  dei  dati
          relativi  ai  beni  sequestrati  o  confiscati,  dei   dati
          concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
          confisca  e  dei  dati  concernenti  la   consistenza,   la
          destinazione e la  utilizzazione  dei  beni  sequestrati  e
          confiscati,  nonche'  la  trasmissione  dei  medesimi  dati
          all'Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e    la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata. Il  Governo  trasmette  ogni  sei
          mesi  al  Parlamento  una  relazione  concernente  i   dati
          suddetti.».