Art. 3
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale,
puo' nominare uno o piu' delegati (( anche con poteri di
rappresentanza, )) convoca il Consiglio direttivo e stabilisce
l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi', all'attuazione
degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo
in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il
bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce
periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta
una relazione semestrale sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo
periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni (( confiscati
anche in via non definitiva )) e adotta i provvedimenti di
destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita'
istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. (( Nelle ipotesi
previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza,
ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con
delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di
distruzione o di demolizione. ))
3. L'Agenzia per le attivita' connesse all'amministrazione e alla
destinazione dei beni sequestrati e confiscati (( anche in via non
definitiva )) puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In
tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare
anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in
previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene
confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo
utilizzo per finalita' istituzionali o sociali, anche in deroga agli
strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli
enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di
destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel
caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita'
indicate (( nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge; ))
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed
associazioni per le finalita' del presente decreto;
i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari
esigenze, di sedi secondarie;
l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a
partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, (( di enti e associazioni di volta in volta
interessati e l'autorita' giudiziaria. ))
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto
consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2-duodecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575:
«4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro,
dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati
relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati
concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
confisca e dei dati concernenti la consistenza, la
destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e
confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi dati
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Il Governo trasmette ogni sei
mesi al Parlamento una relazione concernente i dati
suddetti.».