Art. 5
Disposizioni sull'attivita' dell'Agenzia
e rapporti con l'autorita' giudiziaria
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( 0a) all'articolo 2-ter, quinto comma, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota
indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i
titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con
le medesime modalita' al fine dell'accertamento di tali diritti,
nonche' della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella
loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale puo',
con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la
somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai
soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si
applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle
espropriazioni per pubblica utilita'. Le disposizioni di cui al terzo
e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse
disponibili per tale finalita' a legislazione vigente»;
a) l'articolo 2-sexies e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il
sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il
giudice delegato alla procedura e un amministratore.
2. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale
degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata promuove le intese con l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la
rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra
i profili professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con decreto di
natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal
Ministro della giustizia.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di ausiliario o
di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona
sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti
indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi
previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altre
persone retribuite.
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere
al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del
bene.
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al
compimento di atti di amministrazione straordinaria.
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione
dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' avvalersi di uno o
piu' coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di
conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che
non intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente.
L'incarico puo' essere conferito all'amministratore giudiziario
designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento
dell'incarico all'amministratore gia' nominato, il tribunale provvede
agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di
un conto provvisorio. L'Agenzia puo' farsi coadiuvare, sotto la
propria responsabilita', da tecnici o da altre persone retribuite
secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni
sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria.
L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla
conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel
corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi.
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine
di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,
l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni
immobili oggetto del provvedimento.
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende,
costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella
sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro
sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e
sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato
dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore
giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive
di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto
motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice
delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che
trasmette anche all'Agenzia.
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il
giudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta
dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua
capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' indicare
il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria
amministrazione.
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di
cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i
provvedimenti cautelari in corso da parte della societa' Equitalia
Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi
nelle ipotesi di sequestro di aziende o societa' disposto ai sensi
della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E'
conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di
prescrizione.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o societa'
sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi
dell'articolo 1253 del codice civile»;
b) l'articolo 2-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non puo' stare in giudizio,
ne' contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi,
fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri
atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei
terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in
cui l'amministrazione e' affidata all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, la stessa richiede al giudice delegato
il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e
all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione
particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni
sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal
giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se
richiesto, i documenti giustificativi; deve altresi' segnalare al
giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare
oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della
sua gestione.
3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del
proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di
incapacita', puo' in ogni tempo essere revocato, previa audizione,
dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o
d'ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni
vigenti per il dirigente superiore»;
c) l'articolo 2-octies e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la
conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute
dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque
titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilita' del
procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile denaro
sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse
sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti
del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il
pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o
all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e
quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel
conto della gestione; qualora le disponibilita' del predetto conto
non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette
spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte,
dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro e' revocato,
le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione
dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo
2-septies, nonche' il rimborso delle spese di cui al comma 3 del
presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale,
su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore
commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei
risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte
le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o
locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima
della redazione del conto finale. In relazione alla durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice
delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito
agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati
all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in
cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso,
l'amministratore o l'Agenzia puo' proporre ricorso avverso il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte
d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione
del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso»;
d) all'articolo 2-nonies:
01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio»
fino a: «nella provincia» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al
luogo»; ))
1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonche'» sono
inserite le seguenti: «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti:
«territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
(( «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo
2-sexies, se confermato, prosegue la propria attivita' sotto la
direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo' essere revocato in ogni
tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle
operazioni di liquidazione, o sino a quando e' data attuazione al
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite dalle
seguenti: «L'Agenzia» e le parole: «del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»; ))
e) all'articolo 2-decies:
1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:
(( «1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e'
effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, sulla base
della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo
2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia
ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. ))
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies, prorogabili
di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente
complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche
prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del
codice civile.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
f) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 1:
1.1) nell'alinea, le parole: «L'amministratore» sono
sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata»;
1.2) alla lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Se la procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia
dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;
2) al comma 2, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
(( «b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito,
ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti
territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni
confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato.
L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve
contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i
dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la
durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche
consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare
direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause
di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non
assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati
esclusivamente per finalita' sociali. Se entro un anno l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia
dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi»;
3) al comma 2, lettera c), in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; ))
(( 4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di
pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un
corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita,
non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo',
comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del
valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter
e 2-quater del presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti
pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali anche quella
dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di
categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita' per il
perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I
beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno
parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia
richiede al prefetto della provincia interessata un parere
obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'
i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai
soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti
riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero utilizzando
proventi di natura illecita»;
4-bis) al comma 2-quater, le parole: «Gli enti locali ove sono
ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli enti territoriali» e le parole: «ai
sensi del comma 4» sono soppresse; ))
5) al comma 3:
(( 5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono sostituite
dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative»;
5.1-bis) alla lettera a), le parole: «previa valutazione del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono
soppresse; ))
5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «eseguita dall'Agenzia» e le parole: «da parte del
Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte
dell'Agenzia»;
6) al primo periodo del comma 3-bis:
6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri»
sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in
pubblici registri»;
6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le
seguenti: «all'Agenzia o»;
(( 6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis e' soppresso;
7) il comma 4 e' abrogato;
8) al comma 6, le parole: «L'amministrazione delle finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia» e le parole da: «del
competente» fino a: «medesimo Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»; ))
g) all'articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni
sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni
sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi dati
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».
2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. (( Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli
articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di
sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente
articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni,
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia
coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella
custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo
dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento,
amministra i beni medesimi. )) Le medesime disposizioni si applicano,
in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque
salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2-ter, 2-nonies,
2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575
(per l'argomento v. note all'art. 1), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 2-ter. - Nel corso del procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste
dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il
tribunale, ove necessario, puo' procedere ad ulteriori
indagini oltre quelle gia' compiute a norma dell'articolo
precedente.
Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche
d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei
beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti
indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica di
cui all'art. 2, comma 1, del direttore della Direzione
investigativa antimafia, del questore o degli organi
incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo
comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e'
disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato
e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei
dieci giorni successivi.
Con l'applicazione della misura di prevenzione il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui
la persona, nei cui confronti e' instaurato il
procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei
beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini complesse
il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente,
entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale
termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento
motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini
suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis
si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e'
respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni
di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
disporre direttamente o indirettamente.
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
ad intervenire nel procedimento e possono, anche con
l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal
tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro
deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili
sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali
di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi
possono intervenire nel procedimento con le medesime
modalita' al fine dell'accertamento di tali diritti,
nonche' della loro buona fede e dell'inconsapevole
affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di
confisca, il tribunale puo', con il consenso
dell'amministrazione interessata, determinare la somma
spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai
soggetti per i quali siano state accertate le predette
condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi
relativi alle espropriazioni per pubblica utilita'. Le
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo trovano
applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale
finalita' a legislazione vigente.
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono
essere adottati, su richiesta del procuratore della
Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della
Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando
ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della
misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla
richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la
misura di prevenzione, con le forme previste per il
relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui
al precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di
prevenzione, il procedimento di prevenzione puo' essere
proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore
della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del direttore
della Direzione investigativa antimafia, o del questore
competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato,
ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al
presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di
ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere
disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro
in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono
sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono
ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede
penale.
Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura
di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni
al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di
sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la
confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore
equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possano essere confiscati in quanto trasferiti
legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a
terzi in buona fede.
La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del
soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
nei riguardi dei successori a titolo universale o
particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento
definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano
rientrati, anche per interposta persona, nella
disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello
stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi
atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova
contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo
oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta
della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
del discendente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e
degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo
gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti
la proposta della misura di prevenzione.».
«Art. 2-nonies. - 1. I beni confiscati sono devoluti
allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca e'
comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che
ha emesso il provvedimento, all'ufficio dell'Agenzia del
demanio competente per territorio in relazione al luogo ove
si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonche'
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata e al prefetto territorialmente
competente.
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'art.
2-sexies, se confermato, prosegue la propria attivita'
sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo'
essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'art.
2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di
liquidazione, o sino a quando e' data attuazione al
provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 2-decies.
3. L'Agenzia gestisce i beni ai sensi dell'art. 20
della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche', in quanto
applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente
legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche'
alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura
nelle risorse della gestione, provvede il dirigente
dell'Agenzia del demanio competente per territorio, secondo
le attribuzioni di natura contabile previste dall'art. 42,
comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27
marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio
del territorio del Ministero delle finanze puo' avvalersi
di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore,
sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva,
in ogni caso, l'applicazione della normativa di
contabilita' generale dello Stato e del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
«Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili
e dei beni aziendali e' effettuata con delibera del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alle organizzazioni criminali, sulla base della
stima del valore risultante dalla relazione di cui all'art.
2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che
sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'art.
2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso
di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del
provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione
del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni
confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del
codice civile.
3. (Abrogato)».
«Art. 2-undecies. - 1. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'art.
2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in
azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone la
cessione gratuita o la distruzione del bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia,
il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato
con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali,
in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un
apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che
viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico
con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i
dati concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione. Gli
enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche
e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art.
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua
utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le
modalita' del rinnovo. I beni non assegnati possono essere
utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro i
cui proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per
finalita' sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non
ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone
la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Se entro un anno l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,
l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la
nomina di un commissario con poteri sostitutivi.
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia
possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per
le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data, altresi', notizia nei siti
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La
vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'art.
2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
sopraindicato, il prezzo minimo della vendita non puo',
comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per
cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il
disposto dei commi 2-ter e 2-quater, la vendita e'
effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita'
istituzionali anche quella dell'investimento nel settore
immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano
maggiori garanzie ed utilita' per il perseguimento
dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni
immobili acquistati non possono essere alienati, anche
parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione
del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati
sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per
questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della
provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
e ogni informazione utile affinche' i beni non siano
acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai
quali furono confiscati, da soggetti altrimenti
riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero
utilizzando proventi di natura illecita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale
delle Forze di polizia possono costituire cooperative
edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la
prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis del presente articolo.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso a societa' e ad imprese pubbliche o private,
ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato,
a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate
le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli
occupazionali. I beni non possono essere destinati
all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e'
parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario
della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti
sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
3-bis. I beni mobili, anche iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia,
anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia,
ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale.
4. (Abrogato).
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo.
5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la
vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico
giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per
cento, al Ministero dell'interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella
restante misura del 50 per cento, al Ministero della
giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere
del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente
dell'Agenzia del demanio competente per territorio.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo
sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta».
- Per il comma 4 dell'art. 2-duodecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, v. nei riferimenti normativi in calce
all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, v. nei riferimenti normativi
all'art. 1.