Art. 5 
 
 
              Disposizioni sull'attivita' dell'Agenzia 
               e rapporti con l'autorita' giudiziaria 
 
  1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 2-ter, quinto comma, sono aggiunti, in  fine,
i seguenti  periodi:  «Per  i  beni  immobili  sequestrati  in  quota
indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o  di  garanzia,  i
titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento  con
le medesime modalita' al  fine  dell'accertamento  di  tali  diritti,
nonche' della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento  nella
loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il  tribunale  puo',
con il  consenso  dell'amministrazione  interessata,  determinare  la
somma spettante per la liberazione  degli  immobili  dai  gravami  ai
soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si
applicano  le  disposizioni  per   gli   indennizzi   relativi   alle
espropriazioni per pubblica utilita'. Le disposizioni di cui al terzo
e quarto  periodo  trovano  applicazione  nei  limiti  delle  risorse
disponibili per tale finalita' a legislazione vigente»; 
    a) l'articolo 2-sexies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale  dispone  il
sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale  nomina  il
giudice delegato alla procedura e un amministratore. 
  2. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti nell'Albo  nazionale
degli   amministratori   giudiziari.    L'Agenzia    nazionale    per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata  promuove  le  intese  con  l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso  criteri  di  trasparenza,  la
rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra
i profili professionali e i beni sequestrati, nonche' la  pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite  con  decreto  di
natura non regolamentare emanato  dal  Ministro  dell'interno  e  dal
Ministro della giustizia. 
  3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
coloro cui sia stata irrogata una misura di  prevenzione.  Le  stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di  ausiliario  o
di collaboratore dell'amministratore giudiziario. 
  4. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della  persona
sottoposta alla procedura  e  della  sua  famiglia,  i  provvedimenti
indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e
successive  modificazioni,  quando  ricorrano   le   condizioni   ivi
previste. Egli puo' altresi'  autorizzare  l'amministratore  a  farsi
coadiuvare, sotto la sua  responsabilita',  da  tecnici  o  da  altre
persone retribuite. 
  5. Fino al decreto di confisca di primo  grado  l'Agenzia  coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
A tal fine l'Agenzia propone  al  tribunale  l'adozione  di  tutti  i
provvedimenti necessari per la migliore  utilizzazione  del  bene  in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo'  chiedere
al  tribunale  la  revoca  o  la  modifica   dei   provvedimenti   di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
possono recare pregiudizio alla destinazione o  all'assegnazione  del
bene. 
  6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica  i  provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro  e  quelli  di  autorizzazione  al
compimento di atti di amministrazione straordinaria. 
  7. Dopo il decreto di confisca di  primo  grado,  l'amministrazione
dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' avvalersi di  uno  o
piu' coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento  di
conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale,  salvo  che
non  intervenga  revoca  espressa,  ed  e'  rinnovabile  tacitamente.
L'incarico  puo'  essere  conferito  all'amministratore   giudiziario
designato  dal   tribunale.   In   caso   di   mancato   conferimento
dell'incarico all'amministratore gia' nominato, il tribunale provvede
agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e  all'approvazione  di
un conto provvisorio.  L'Agenzia  puo'  farsi  coadiuvare,  sotto  la
propria responsabilita', da tecnici o  da  altre  persone  retribuite
secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario. 
  8.  L'amministratore  viene   immesso   nel   possesso   dei   beni
sequestrati,  ove  occorre,  per  mezzo  della  polizia  giudiziaria.
L'amministratore ha il compito  di  provvedere  alla  custodia,  alla
conservazione e all'amministrazione dei beni  sequestrati  anche  nel
corso dell'intero procedimento, anche al  fine  di  incrementare,  se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 
  9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado,  al  fine
di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,
l'Agenzia pubblica  nel  proprio  sito  internet  l'elenco  dei  beni
immobili oggetto del provvedimento. 
  10. Nel  caso  in  cui  il  sequestro  abbia  ad  oggetto  aziende,
costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
il  tribunale  nomina  un  amministratore  giudiziario  scelto  nella
sezione di esperti in gestione aziendale  dell'Albo  nazionale  degli
amministratori giudiziari. Egli deve presentare al  tribunale,  entro
sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato  e
sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato
dell'attivita'  aziendale.  Il  tribunale,  sentiti  l'amministratore
giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete  prospettive
di  prosecuzione  dell'impresa,  approva  il  programma  con  decreto
motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. 
  11.  L'amministratore,  con  la  frequenza  stabilita  dal  giudice
delegato, presenta  relazioni  periodiche  sull'amministrazione,  che
trasmette anche all'Agenzia. 
  12. L'amministratore giudiziario provvede agli  atti  di  ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica  dell'azienda.  Il
giudice  delegato,  tenuto  conto  dell'attivita'  economica   svolta
dall'azienda,  della  forza  lavoro  da  essa  occupata,  della   sua
capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo'  indicare
il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria
amministrazione. 
  13. Si osservano per la gestione dell'azienda  le  disposizioni  di
cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili. 
  14.  Le  procedure  esecutive,  gli  atti  di  pignoramento   e   i
provvedimenti cautelari in corso da parte  della  societa'  Equitalia
Spa o di altri concessionari di  riscossione  pubblica  sono  sospesi
nelle ipotesi di sequestro di aziende o societa'  disposto  ai  sensi
della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario.  E'
conseguentemente  sospeso  il  decorso  dei   relativi   termini   di
prescrizione. 
  15.  Nelle  ipotesi  di  confisca  dei  beni,  aziende  o  societa'
sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi
dell'articolo 1253 del codice civile»; 
    b) l'articolo 2-septies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non puo' stare in  giudizio,
ne'   contrarre   mutui,    stipulare    transazioni,    compromessi,
fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere  altri
atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti  dei
terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi  in
cui  l'amministrazione  e'   affidata   all'Agenzia   nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, la stessa richiede al giudice delegato
il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo. 
  2.  L'amministratore  deve  presentare  al   giudice   delegato   e
all'Agenzia,   entro   un   mese   dalla   nomina,   una    relazione
particolareggiata  sullo  stato  e   sulla   consistenza   dei   beni
sequestrati  e  successivamente,  con  la  frequenza  stabilita   dal
giudice, una relazione periodica sull'amministrazione,  esibendo,  se
richiesto, i documenti giustificativi;  deve  altresi'  segnalare  al
giudice delegato l'esistenza di altri beni,  che  potrebbero  formare
oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso  della
sua gestione. 
  3. L'amministratore deve adempiere con  diligenza  ai  compiti  del
proprio ufficio e, in caso di  inosservanza  dei  suoi  doveri  o  di
incapacita', puo' in ogni tempo essere  revocato,  previa  audizione,
dal tribunale, su proposta del giudice  delegato  o  dell'Agenzia,  o
d'ufficio. 
  4.   Nel   caso   di   trasferimento   fuori    della    residenza,
all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle  disposizioni
vigenti per il dirigente superiore»; 
    c) l'articolo 2-octies e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  2-octies.  -  1.  Le  spese  necessarie  o  utili   per   la
conservazione   e   l'amministrazione   dei   beni   sono   sostenute
dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita'
organizzata mediante prelevamento dalle somme  riscosse  a  qualunque
titolo  ovvero  sequestrate  o  comunque  nella  disponibilita'   del
procedimento. 
  2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile  denaro
sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse
sono anticipate dallo Stato, con diritto al  recupero  nei  confronti
del titolare del bene in caso di revoca del sequestro. 
  3. Nel caso sia disposta la confisca dei  beni,  le  somme  per  il
pagamento dei compensi  spettanti  all'amministratore  giudiziario  o
all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e
quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies  sono  inserite  nel
conto della gestione; qualora le disponibilita'  del  predetto  conto
non siano sufficienti per provvedere  al  pagamento  delle  anzidette
spese, le somme occorrenti sono anticipate,  in  tutto  o  in  parte,
dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro  e'  revocato,
le somme suddette sono poste a carico dello Stato. 
  4. La determinazione dell'ammontare del compenso,  la  liquidazione
dello stesso e del  trattamento  di  cui  al  comma  4  dell'articolo
2-septies, nonche' il rimborso delle spese di  cui  al  comma  3  del
presente articolo, sono disposti con decreto motivato del  tribunale,
su  relazione  del  giudice  delegato,  tenuto   conto   del   valore
commerciale del patrimonio  amministrato,  dell'opera  prestata,  dei
risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono  condotte
le operazioni  di  amministrazione,  delle  tariffe  professionali  o
locali e degli usi. 
  5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti  prima
della  redazione  del  conto  finale.  In   relazione   alla   durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede,  su  richiesta  dell'amministratore  e  sentito  il  giudice
delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito
agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento  della
richiesta. 
  6. I provvedimenti di liquidazione o di  rimborso  sono  comunicati
all'amministratore  mediante  avviso  di  deposito  del  decreto   in
cancelleria e all'Agenzia per via telematica. 
  7.   Entro   venti   giorni   dalla   comunicazione    dell'avviso,
l'amministratore  o  l'Agenzia  puo'  proporre  ricorso  avverso   il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte
d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione
del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso»; 
    d) all'articolo 2-nonies: 
      01) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «del territorio»
fino  a:  «nella   provincia»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'Agenzia del demanio competente per territorio in  relazione  al
luogo»; )) 
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonche'»  sono
inserite le seguenti: «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita'
organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti:
«territorialmente competente» e le parole «e  al  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» sono soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  (( «2. Dopo  la  confisca,  l'amministratore  di  cui  all'articolo
2-sexies, se confermato,  prosegue  la  propria  attivita'  sotto  la
direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo' essere revocato in ogni
tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino  all'esaurimento  delle
operazioni di liquidazione, o sino a quando  e'  data  attuazione  al
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»; 
  3) al comma 3, le parole: «L'amministratore» sono sostituite  dalle
seguenti: «L'Agenzia»  e  le  parole:  «del  competente  ufficio  del
territorio  del  Ministero  delle  finanze»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»; )) 
    e) all'articolo 2-decies: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti: 
  (( «1. La destinazione dei beni immobili e dei  beni  aziendali  e'
effettuata  con  delibera  del   Consiglio   direttivo   dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata,  sulla  base
della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo
2-septies, comma 2,  e  da  altri  atti  giudiziari,  salvo  che  sia
ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. )) 
  2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo  2-nonies,  prorogabili
di ulteriori novanta giorni in  caso  di  operazioni  particolarmente
complesse, all'adozione  del  provvedimento  di  destinazione.  Anche
prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la  tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del
codice civile.»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    f) all'articolo 2-undecies: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  nell'alinea,   le   parole:   «L'amministratore»   sono
sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata»; 
        1.2) alla lettera b), il secondo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Se la procedura  di  vendita  e'  antieconomica  l'Agenzia
dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»; 
      2) al comma 2, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: 
        (( «b) trasferiti per finalita' istituzionali o  sociali,  in
via prioritaria, al patrimonio del comune  ove  l'immobile  e'  sito,
ovvero al patrimonio  della  provincia  o  della  regione.  Gli  enti
territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito  elenco  dei  beni
confiscati ad essi trasferiti, che viene  periodicamente  aggiornato.
L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve
contenere i  dati  concernenti  la  consistenza,  la  destinazione  e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi,  i
dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e  la
durata  dell'atto  di  concessione.  Gli  enti  territoriali,   anche
consorziandosi  o  attraverso  associazioni,   possono   amministrare
direttamente  il  bene  o,  sulla  base  di   apposita   convenzione,
assegnarlo in concessione, a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti,  ad  associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a  cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.  381,  o  a  comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di  cui
al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
nonche' alle associazioni di protezione  ambientale  riconosciute  ai
sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata,  l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause
di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo.  I  beni  non
assegnati possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
finalita' di lucro e i relativi proventi  devono  essere  reimpiegati
esclusivamente  per  finalita'  sociali.  Se  entro  un  anno  l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,  l'Agenzia
dispone  la  revoca  del  trasferimento  ovvero  la  nomina   di   un
commissario con poteri sostitutivi»; 
      3) al comma 2, lettera c), in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del  trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; )) 
      (( 4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. I beni di  cui  al  comma  2,  di  cui  non  sia  possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento  per  le  finalita'  di
pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con  provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di  vendita  e'
pubblicato  nel   sito   internet   dell'Agenzia,   e   dell'avvenuta
pubblicazione  viene  data  altresi'  notizia   nei   siti   internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale  del
Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per  un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma  1.  Qualora,  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione  dell'avviso  di  vendita,
non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il  corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita  non  puo',
comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del
valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi  2-ter
e 2-quater del presente articolo, la vendita e' effettuata agli  enti
pubblici aventi tra le altre  finalita'  istituzionali  anche  quella
dell'investimento  nel  settore  immobiliare,  alle  associazioni  di
categoria  che  assicurano  maggiori  garanzie  e  utilita'  per   il
perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni  bancarie.  I
beni  immobili  acquistati  non  possono  essere  alienati,   nemmeno
parzialmente,  per  cinque  anni  dalla  data  di  trascrizione   del
contratto  di  vendita  e  quelli   diversi   dai   fabbricati   sono
assoggettati  alla  stessa  disciplina  prevista  per  questi  ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  maggio  1978,  n.  191.  L'Agenzia
richiede  al  prefetto  della   provincia   interessata   un   parere
obbligatorio,  da  esprimere  sentito  il  Comitato  provinciale  per
l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'
i beni non  siano  acquistati,  anche  per  interposta  persona,  dai
soggetti  ai  quali  furono  confiscati,   da   soggetti   altrimenti
riconducibili  alla  criminalita'  organizzata   ovvero   utilizzando
proventi di natura illecita»; 
      4-bis) al comma 2-quater, le parole: «Gli enti locali ove  sono
ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gli enti territoriali» e le  parole:  «ai
sensi del comma 4» sono soppresse; )) 
      5) al comma 3: 
        (( 5.1) all'alinea, le parole: «e destinati» sono  sostituite
dalle seguenti: «e destinati, con provvedimento dell'Agenzia  che  ne
disciplina le modalita' operative»; 
        5.1-bis) alla lettera a), le parole: «previa valutazione  del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,»  sono
soppresse; )) 
        5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio  del
territorio  del  Ministero  delle  finanze»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «eseguita  dall'Agenzia»  e  le  parole:  «da  parte   del
Ministero delle finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  parte
dell'Agenzia»; 
      6) al primo periodo del comma 3-bis: 
        6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri»
sono sostituite dalle seguenti: «I beni  mobili,  anche  iscritti  in
pubblici registri»; 
        6.2) dopo le  parole:  «essere  affidati»  sono  inserite  le
seguenti: «all'Agenzia o»; 
        (( 6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis e' soppresso; 
      7) il comma 4 e' abrogato; 
      8) al comma 6, le  parole:  «L'amministrazione  delle  finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»  e  le  parole  da:  «del
competente»  fino  a:  «medesimo  Ministero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'Agenzia del demanio competente per territorio»; )) 
    g) all'articolo  2-duodecies,  comma  4,  le  parole:  «dei  beni
sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei  beni
sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei  medesimi  dati
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.». 
  2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e
successive modificazioni, il comma 4-bis e' sostituito dal  seguente:
«4-bis.  ((  Le  disposizioni  in  materia   di   amministrazione   e
destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  previste   dagli
articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge  31  maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, si  applicano  ai  casi  di
sequestro e confisca previsti  dai  commi  da  1  a  4  del  presente
articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e  confisca  di  beni,
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali  casi  l'Agenzia
coadiuva  l'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e   nella
custodia  dei  beni  sequestrati  sino  al  provvedimento  conclusivo
dell'udienza preliminare e,  successivamente  a  tale  provvedimento,
amministra i beni medesimi. )) Le medesime disposizioni si applicano,
in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca  di  cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale.
In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano  comunque
salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli  2-ter,  2-nonies,
          2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio  1965,  n.  575
          (per l'argomento v. note all'art. 1), come modificati dalla
          presente legge: 
              «Art.  2-ter.  -  Nel  corso   del   procedimento   per
          l'applicazione di una delle misure di prevenzione  previste
          dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
          nei  confronti  delle  persone  indicate  nell'art.  1,  il
          tribunale, ove  necessario,  puo'  procedere  ad  ulteriori
          indagini oltre quelle gia' compiute a  norma  dell'articolo
          precedente. 
              Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24  della
          legge  22  maggio  1975,  n.  152,  il   tribunale,   anche
          d'ufficio, ordina con decreto  motivato  il  sequestro  dei
          beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato  il
          procedimento  risulta  poter   disporre,   direttamente   o
          indirettamente,   quando    il    loro    valore    risulta
          sproporzionato  al  reddito  dichiarato   o   all'attivita'
          economica svolta ovvero quando, sulla base  di  sufficienti
          indizi, si ha motivo di ritenere che gli  stessi  siano  il
          frutto  di  attivita'  illecite  o  ne   costituiscano   il
          reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica  di
          cui all'art. 2, comma  1,  del  direttore  della  Direzione
          investigativa  antimafia,  del  questore  o  degli   organi
          incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo
          comma, nei casi di  particolare  urgenza  il  sequestro  e'
          disposto dal Presidente del tribunale con decreto  motivato
          e perde efficacia se non e' convalidato dal  tribunale  nei
          dieci giorni successivi. 
              Con  l'applicazione  della  misura  di  prevenzione  il
          tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati  di  cui
          la  persona,   nei   cui   confronti   e'   instaurato   il
          procedimento,   non   possa   giustificare   la   legittima
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,   risulti   essere   titolare   o    avere    la
          disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato
          al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul
          reddito, o alla propria attivita'  economica,  nonche'  dei
          beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
          costituiscano il reimpiego. Nel caso di indagini  complesse
          il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente,
          entro un anno  dalla  data  dell'avvenuto  sequestro;  tale
          termine puo' essere prorogato di un anno con  provvedimento
          motivato del tribunale. Ai fini  del  computo  dei  termini
          suddetti e di quello previsto dal comma 5  dell'art.  2-bis
          si tiene conto delle cause di sospensione  dei  termini  di
          durata della custodia cautelare,  previste  dal  codice  di
          procedura penale, in quanto compatibili. 
              Il  sequestro  e'  revocato  dal  tribunale  quando  e'
          respinta  la  proposta  di  applicazione  della  misura  di
          prevenzione o quando risulta che esso ha per  oggetto  beni
          di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
          disporre direttamente o indirettamente. 
              Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
          questi sono chiamati dal tribunale, con  decreto  motivato,
          ad  intervenire  nel  procedimento  e  possono,  anche  con
          l'assistenza di un difensore,  nel  termine  stabilito  dal
          tribunale,  svolgere  in  camera  di  consiglio   le   loro
          deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento  utile
          ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili
          sequestrati in quota indivisa, o gravati da  diritti  reali
          di godimento o di garanzia, i titolari dei  diritti  stessi
          possono  intervenire  nel  procedimento  con  le   medesime
          modalita'  al  fine  dell'accertamento  di  tali   diritti,
          nonche'  della  loro  buona   fede   e   dell'inconsapevole
          affidamento nella loro acquisizione. Con  la  decisione  di
          confisca,   il   tribunale   puo',    con    il    consenso
          dell'amministrazione  interessata,  determinare  la   somma
          spettante per la liberazione degli immobili dai gravami  ai
          soggetti per i quali  siano  state  accertate  le  predette
          condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi
          relativi alle  espropriazioni  per  pubblica  utilita'.  Le
          disposizioni di cui al  secondo  e  terzo  periodo  trovano
          applicazione nei limiti delle risorse disponibili per  tale
          finalita' a legislazione vigente. 
              I provvedimenti previsti dal presente articolo  possono
          essere  adottati,  su  richiesta  del   procuratore   della
          Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del direttore  della
          Direzione investigativa antimafia, o del  questore,  quando
          ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della
          misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla
          richiesta provvede lo stesso tribunale che ha  disposto  la
          misura  di  prevenzione,  con  le  forme  previste  per  il
          relativo procedimento e rispettando le disposizioni di  cui
          al precedente comma. 
              Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
          della persona alla quale potrebbe applicarsi la  misura  di
          prevenzione, il procedimento  di  prevenzione  puo'  essere
          proseguito ovvero iniziato,  su  proposta  del  procuratore
          della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, del  direttore
          della Direzione investigativa  antimafia,  o  del  questore
          competente per il luogo di ultima dimora  dell'interessato,
          ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui  al
          presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di
          ritenere che siano il frutto di  attivita'  illecite  o  ne
          costituiscano il reimpiego. 
              Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
          proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
          di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata. 
              In ogni caso il sequestro e la confisca possono  essere
          disposti anche in relazione a beni sottoposti  a  sequestro
          in un procedimento  penale,  ma  i  relativi  effetti  sono
          sospesi per tutta la durata dello stesso, e  si  estinguono
          ove venga disposta la confisca degli stessi  beni  in  sede
          penale. 
              Se la persona nei cui confronti e' proposta  la  misura
          di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i  beni
          al  fine  di  eludere  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
          sequestro o di confisca su  di  essi,  il  sequestro  e  la
          confisca hanno ad oggetto denaro o  altri  beni  di  valore
          equivalente. Analogamente si  procede  quando  i  beni  non
          possano   essere   confiscati    in    quanto    trasferiti
          legittimamente,  prima  dell'esecuzione  del  sequestro,  a
          terzi in buona fede. 
              La confisca puo' essere proposta, in caso di morte  del
          soggetto nei confronti del quale potrebbe essere  disposta,
          nei  riguardi  dei  successori  a   titolo   universale   o
          particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. 
              Quando risulti che beni  confiscati  con  provvedimento
          definitivo dopo  l'assegnazione  o  la  destinazione  siano
          rientrati,   anche   per    interposta    persona,    nella
          disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
          al provvedimento di confisca, si puo'  disporre  la  revoca
          dell'assegnazione  o  della  destinazione  da  parte  dello
          stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. 
              Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
          intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
          la confisca il giudice dichiara la  nullita'  dei  relativi
          atti di disposizione. 
              Ai fini di  cui  al  comma  precedente,  fino  a  prova
          contraria si presumono fittizi: 
                a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a  titolo
          oneroso, effettuati nei due anni  antecedenti  la  proposta
          della misura di prevenzione nei confronti  dell'ascendente,
          del discendente, del coniuge o  della  persona  stabilmente
          convivente, nonche' dei parenti  entro  il  sesto  grado  e
          degli affini entro il quarto grado; 
                b)  i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo
          gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni  antecedenti
          la proposta della misura di prevenzione.». 
              «Art. 2-nonies. - 1. I beni  confiscati  sono  devoluti
          allo Stato. Il  provvedimento  definitivo  di  confisca  e'
          comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario  che
          ha emesso il provvedimento,  all'ufficio  dell'Agenzia  del
          demanio competente per territorio in relazione al luogo ove
          si trovano i beni o ha sede l'azienda  confiscata,  nonche'
          all'Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e    la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata  e  al  prefetto  territorialmente
          competente. 
              2. Dopo la confisca, l'amministratore di  cui  all'art.
          2-sexies, se  confermato,  prosegue  la  propria  attivita'
          sotto  la  direzione  dell'Agenzia.  L'amministratore  puo'
          essere  revocato  in  ogni  tempo,   ai   sensi   dell'art.
          2-septies,  sino  all'esaurimento   delle   operazioni   di
          liquidazione,  o  sino  a  quando  e'  data  attuazione  al
          provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 2-decies. 
              3. L'Agenzia gestisce i  beni  ai  sensi  dell'art.  20
          della legge 23 dicembre 1993, n. 559,  nonche',  in  quanto
          applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente
          legge e ai sensi del decreto del Ministro  del  tesoro,  di
          concerto con il Ministro  delle  finanze,  27  marzo  1990,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  28  aprile
          1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche'
          alla liquidazione dei compensi che  non  trovino  copertura
          nelle  risorse  della  gestione,  provvede   il   dirigente
          dell'Agenzia del demanio competente per territorio, secondo
          le attribuzioni di natura contabile previste dall'art.  42,
          comma 4, del decreto del  Presidente  delle  Repubblica  27
          marzo 1992, n. 287. A tal fine  il  dirigente  dell'ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze  puo'  avvalersi
          di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore,
          sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di
          previsione della spesa del Ministero delle finanze,  salva,
          in   ogni   caso,   l'applicazione   della   normativa   di
          contabilita'  generale  dello  Stato  e  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.». 
              «Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni  immobili
          e  dei  beni  aziendali  e'  effettuata  con  delibera  del
          Consiglio    direttivo    dell'Agenzia    nazionale     per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alle organizzazioni criminali, sulla base  della
          stima del valore risultante dalla relazione di cui all'art.
          2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari,  salvo  che
          sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima. 
              2.  L'Agenzia  provvede  entro   novanta   giorni   dal
          ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'art.
          2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni  in  caso
          di operazioni particolarmente complesse,  all'adozione  del
          provvedimento di destinazione.  Anche  prima  dell'adozione
          del provvedimento di destinazione, per la tutela  dei  beni
          confiscati si applica il secondo comma  dell'art.  823  del
          codice civile. 
              3. (Abrogato)». 
              «Art.  2-undecies.  -  1.   L'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata  di  cui  all'art.
          2-sexies versa all'ufficio del registro: 
                a) le somme di  denaro  confiscate  che  non  debbano
          essere utilizzate per la gestione di altri beni  confiscati
          o che non debbano essere  utilizzate  per  il  risarcimento
          delle vittime dei reati di tipo mafioso; 
                b) le somme ricavate dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti  in
          azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei  titoli,  al
          netto del ricavato della vendita dei  beni  finalizzata  al
          risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
          procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone  la
          cessione gratuita o la distruzione del bene; 
                c)  le  somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti dal competente ufficio del territorio del  Ministero
          delle finanze, avvalendosi anche degli organi  di  polizia,
          il debitore risulti insolvibile, il  credito  e'  annullato
          con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
          del Ministero delle finanze. 
              2. I beni immobili sono: 
                a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'
          di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile  e,
          ove idonei, anche per  altri  usi  governativi  o  pubblici
          connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali  di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
                b) trasferiti per finalita' istituzionali o  sociali,
          in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, ovvero  al  patrimonio  della  provincia  o  della
          regione. Gli enti  territoriali  provvedono  a  formare  un
          apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti  che
          viene periodicamente aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico
          con adeguate forme e in modo permanente, deve  contenere  i
          dati  concernenti  la  consistenza,   la   destinazione   e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione. Gli
          enti  territoriali,  anche  consorziandosi   o   attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991,  n.  266,  e  successive  modificazioni,  a
          cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.
          381, e successive modificazioni, o a comunita' terapeutiche
          e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti o sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle
          associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi  dell'art.
          13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e  successive
          modificazioni. La convenzione disciplina la  durata,  l'uso
          del   bene,   le   modalita'   di   controllo   sulla   sua
          utilizzazione, le cause di risoluzione del  rapporto  e  le
          modalita' del rinnovo. I beni non assegnati possono  essere
          utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro i
          cui proventi devono essere reimpiegati  esclusivamente  per
          finalita' sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non
          ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone
          la  revoca  del  trasferimento  ovvero  la  nomina  di   un
          commissario con poteri sostitutivi; 
                c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74  del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
          ad associazioni,  comunita'  o  enti  per  il  recupero  di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con  poteri  sostitutivi.   Se   entro   un   anno   l'ente
          territoriale non ha provveduto alla destinazione del  bene,
          l'Agenzia dispone la revoca  del  trasferimento  ovvero  la
          nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 
              2-bis. I beni di  cui  al  comma  2,  di  cui  non  sia
          possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per
          le finalita' di pubblico interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile.  L'avviso  di   vendita   e'
          pubblicato   nel   sito   dell'Agenzia,   e   dell'avvenuta
          pubblicazione  viene  data,  altresi',  notizia  nei   siti
          dell'Agenzia  del  demanio   e   della   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo della  provincia  interessata.  La
          vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore  a
          quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'art.
          2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data
          di pubblicazione dell'avviso  di  vendita,  non  pervengano
          all'Agenzia  proposte  di  acquisto  per  il  corrispettivo
          sopraindicato, il prezzo minimo  della  vendita  non  puo',
          comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per
          cento del valore  della  suddetta  stima.  Fatto  salvo  il
          disposto  dei  commi  2-ter  e  2-quater,  la  vendita   e'
          effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita'
          istituzionali anche quella  dell'investimento  nel  settore
          immobiliare, alle associazioni di categoria che  assicurano
          maggiori  garanzie  ed  utilita'   per   il   perseguimento
          dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I  beni
          immobili acquistati  non  possono  essere  alienati,  anche
          parzialmente, per cinque anni dalla  data  di  trascrizione
          del contratto di vendita e quelli  diversi  dai  fabbricati
          sono  assoggettati  alla  stessa  disciplina  prevista  per
          questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge  21  marzo
          1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
          maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al  prefetto  della
          provincia interessata un parere  obbligatorio,  sentito  il
          Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,
          e ogni  informazione  utile  affinche'  i  beni  non  siano
          acquistati, anche per interposta persona, dai  soggetti  ai
          quali   furono   confiscati,   da    soggetti    altrimenti
          riconducibili   alla   criminalita'   organizzata    ovvero
          utilizzando proventi di natura illecita. 
              2-ter. Il personale delle Forze armate e  il  personale
          delle  Forze  di  polizia  possono  costituire  cooperative
          edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto  di  opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 2-bis. 
              2-quater. Gli enti territoriali possono  esercitare  la
          prelazione  all'acquisto  degli  stessi.  Con   regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono
          disciplinati  i  termini,  le  modalita'  e  le   ulteriori
          disposizioni  occorrenti  per  l'attuazione  del   presente
          comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
          comunque possibile procedere alla vendita dei beni  di  cui
          al comma 2-bis del presente articolo. 
              3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
                a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive
          di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva,  a
          titolo oneroso a societa' e ad imprese pubbliche o private,
          ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato,
          a  cooperative  di   lavoratori   dipendenti   dell'impresa
          confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate
          le soluzioni che garantiscono il mantenimento  dei  livelli
          occupazionali.  I  beni  non   possono   essere   destinati
          all'affitto  alle  cooperative  di  lavoratori   dipendenti
          dell'impresa confiscata se  taluno  dei  relativi  soci  e'
          parente, coniuge, affine o convivente con  il  destinatario
          della confisca, ovvero nel caso in cui nei  suoi  confronti
          sia  stato  adottato  taluno  dei  provvedimenti   indicati
          nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19  marzo  1990,  n.
          55; 
                b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
                c) alla liquidazione, qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
              3-bis.  I  beni  mobili,  anche  iscritti  in  pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili   sequestrati   sono   affidati   dall'autorita'
          giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di  polizia,
          anche per le esigenze di polizia giudiziaria,  i  quali  ne
          facciano richiesta per l'impiego in attivita'  di  polizia,
          ovvero possono  essere  affidati  all'Agenzia  o  ad  altri
          organi dello Stato o ad altri enti pubblici non  economici,
          per finalita' di  giustizia,  di  protezione  civile  o  di
          tutela ambientale. 
              4. (Abrogato). 
              5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
          c),  nonche'  i  proventi  derivanti  dall'affitto,   dalla
          vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al  comma  3,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati in egual misura al  finanziamento  degli
          interventi    per    l'edilizia    scolastica     e     per
          l'informatizzazione del processo. 
              5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di  cui
          al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione  e  la
          vendita  degli  stessi,  affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo  unico
          giustizia per essere riassegnati, nella misura del  50  per
          cento,  al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
          sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico  e,   nella
          restante misura  del  50  per  cento,  al  Ministero  della
          giustizia,   per   assicurare   il   funzionamento   e   il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
          della finanza pubblica. 
              6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario  dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere
          del  Consiglio  di  Stato  sono  approvati,  dal  dirigente
          dell'Agenzia del demanio competente per territorio. 
              7.  I  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del  comma  1
          dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente  articolo
          sono immediatamente esecutivi. 
              8. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta». 
              - Per il comma 4 dell'art. 2-duodecies della  legge  31
          maggio 1965, n. 575, v. nei riferimenti normativi in  calce
          all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge  8
          giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, v. nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1.