Art. 6 
 
 
            Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, 
                         e al codice penale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  dopo  le
parole:  «alla  camorra»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   alla
'ndrangheta». 
  2. All'articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale,  dopo  le
parole:  «alla  camorra»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   alla
'ndrangheta». 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio
          1965, n. 575, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - La presente legge si applica agli  indiziati
          di  appartenere  ad  associazioni  di  tipo  mafioso,  alla
          camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque
          localmente denominate, che perseguono finalita' o  agiscono
          con metodi corrispondenti a quelli  delle  associazioni  di
          tipo mafioso nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati
          previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
          penale ovvero del delitto  di  cui  all'art.  12-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 416-bis, ottavo  comma,
          del codice penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.».