Art. 6
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e al codice penale
1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le
parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla
'ndrangheta».
2. All'articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le
parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla
'ndrangheta».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque
localmente denominate, che perseguono finalita' o agiscono
con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati
previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356.».
- Si riporta il testo dell'art. 416-bis, ottavo comma,
del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».