Art. 7
Disciplina transitoria
1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente
decreto:
a) la dotazione organica dell'Agenzia e' determinata, con
provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie
qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli
enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche in posizione di
comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza;
b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione
organica, e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato,
al fine di assicurare la piena operativita' dell'Agenzia.
2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa
l'attivita' del Commissario straordinario per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e
vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse
strumentali e finanziarie gia' attribuite allo stesso Commissario,
nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a),
le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia' occupata
presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei
protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal
Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti
di cui all'articolo 10, puo' avvalersi di esperti e collaboratori
esterni.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero,
quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti
dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette
disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo
articolo 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.
(( 3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione
dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice
delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente
all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce
all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia
puo' avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del
bene ai fini della sua successiva destinazione.
3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni
confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, abbiano gia' presentato una manifestazione
d'interesse al prefetto per le finalita' di cui all'articolo
2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al
compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli
stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la
cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui
all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse
all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano
richiesta, l'Agenzia puo' procedere, valutati i profili
occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo
l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli
enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti.
Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo e' versato
direttamente allo Stato. ))
Riferimenti normativi
- Per l'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.
575, v. nei riferimenti normativi all'art. 5.