Art. 7 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente
decreto: 
    a)  la  dotazione  organica  dell'Agenzia  e'  determinata,   con
provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie
qualifiche,  ivi   comprese   quelle   dirigenziali.   Il   personale
proveniente dalle pubbliche  amministrazioni,  dalle  Agenzie,  dagli
enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche  in  posizione  di
comando  o  di  distacco,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento
economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza; 
    b)  il  Direttore  dell'Agenzia,  nei  limiti   della   dotazione
organica, e' autorizzato a stipulare contratti a  tempo  determinato,
al fine di assicurare la piena operativita' dell'Agenzia. 
  2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma  2,  cessa
l'attivita' del  Commissario  straordinario  per  la  gestione  e  la
destinazione  dei  beni  confiscati  ad  organizzazioni  criminali  e
vengono  contestualmente  trasferite  le  funzioni   e   le   risorse
strumentali e finanziarie gia' attribuite  allo  stesso  Commissario,
nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a),
le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia'  occupata
presso il Commissario.  L'Agenzia  subentra  nelle  convenzioni,  nei
protocolli  e  nei  contratti   di   collaborazione   stipulati   dal
Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti  degli  stanziamenti
di cui all'articolo 10, puo' avvalersi  di  esperti  e  collaboratori
esterni. 
  3. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  ovvero,
quando  piu'   di   uno,   dell'ultimo   dei   regolamenti   previsti
dall'articolo 4, ai procedimenti di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   predette
disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui  al  medesimo
articolo 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data. 
  (( 3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e  la  destinazione
dei beni oggetto dei procedimenti di  cui  al  comma  3,  il  giudice
delegato ovvero  il  giudice  che  procede  comunica  tempestivamente
all'Agenzia i  dati  relativi  ai  detti  procedimenti  e  impartisce
all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie.  L'Agenzia
puo' avanzare proposte al giudice per la migliore  utilizzazione  del
bene ai fini della sua successiva destinazione. 
  3-ter. Qualora  gli  enti  territoriali  in  cui  ricadono  i  beni
confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto,  abbiano  gia'  presentato  una  manifestazione
d'interesse  al  prefetto  per  le  finalita'  di  cui   all'articolo
2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n.  575,
e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione  e  al
compimento del trasferimento di tali beni  immobili  a  favore  degli
stessi enti richiedenti. Qualora non si  sia  rilevata  possibile  la
cessione  dell'intera  azienda  e  gli  enti  territoriali   di   cui
all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge  31  maggio
1965, n.  575,  e  successive  modificazioni,  manifestino  interesse
all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda  e  ne  facciano
richiesta,   l'Agenzia   puo'   procedere,   valutati    i    profili
occupazionali,   alla   liquidazione    della    stessa    prevedendo
l'estromissione  dei  beni  immobili  a  favore  degli  stessi   enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
residui rispetto all'estromissione dei beni immobili  assegnati  agli
enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti  richiedenti.
Qualora dalla  liquidazione  derivi  un  attivo,  questo  e'  versato
direttamente allo Stato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Per l'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965,  n.
          575, v. nei riferimenti normativi all'art. 5.