Art. 8 
 
 
                     Rappresentanza in giudizio 
 
  1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle  leggi
e delle norme giuridiche nella rappresentanza e  difesa  in  giudizio
dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui  al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta l'art. 1  del  regio  decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611, recante «Approvazione del T.U. delle leggi e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello  Stato»  (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   12
          dicembre 1933, n. 286): 
              «Art.  1.  -  La  rappresentanza,   il   patrocinio   e
          l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
          anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
          Avvocatura dello Stato. 
              Gli avvocati dello Stato, esercitano le  loro  funzioni
          innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
          hanno bisogno di mandato, neppure nei  casi  nei  quali  le
          norme ordinarie richiedono il  mandato  speciale,  bastando
          che consti della loro qualita'.».