Art. 8
Rappresentanza in giudizio
1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, recante «Approvazione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 1933, n. 286):
«Art. 1. - La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.».