Art. 9 
 
 
                           Foro esclusivo 
 
  1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice
amministrativo derivanti dall'applicazione del presente decreto,  ivi
incluse quelle cautelari, e' competente il  tribunale  amministrativo
regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di  competenza  di
cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. 
  2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia  e'  domiciliata
presso l'Avvocatura generale dello Stato.