Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso», provenienti da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Valpolicella Ripasso». 2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella», in conformita' alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.