Art. 2 
 
  1. I soggetti che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2010,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Valpolicella Ripasso», provenienti da vigneti non iscritti e  aventi
base   ampelografica   conforme   alle   disposizioni    dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 15  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,
del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e
province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi  terreni
vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi  all'apposito  Albo  dei
vigneti «Valpolicella Ripasso». 
  2. In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla  data  di
pubblicazione del  presente  decreto  sono  iscritti  all'albo  della
denominazione di origine controllata «Valpolicella»,  in  conformita'
alle disposizioni di cui al disciplinare approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° marzo  1975  e  successive  modifiche,
sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.