Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a denominazione  di  origine  controllata
e/o  atti  a  divenire  a  denominazione   di   origine   controllata
«Valpolicella Ripasso», ottenuti in  conformita'  delle  disposizioni
contenute nel disciplinare di produzione  approvato  con decreto  del
Presidente della Repubblica 1° marzo  1975  e  successive  modifiche,
provenienti dalla vendemmia 2009  e  precedenti,  che  alla  data  di
entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al  presente
decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o  in
fase  di  elaborazione,  possono  essere  commercializzati  fino   ad
esaurimento delle scorte con la D.O.C., a  condizione  che  le  ditte
produttrici  interessate  comunichino  al  soggetto  autorizzato   al
controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi
della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata
data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare,  i  quantitativi
di prodotto giacenti presso le stesse. 
  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Valpolicella  Ripasso» e'  tenuto,  a  norma  di   legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.