IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
E IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto in particolare, l'art. 184, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i sistemi d'arma, i
mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla
difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto
del Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei
rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati
materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto
legislativo con procedure speciali da definirsi con decreto del
Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
della salute e che i magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei
quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti
alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti da tale decreto
interministeriale;
Visto il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo
2008, recante individuazione, ai sensi del citato art. 184, comma
5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arma,
dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente
destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni,
recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei
vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, e il
relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in
particolare gli articoli 20 e 21;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 16, lettera f), della legge 8 luglio 1926, n. 1178,
recante ordinamento della regia marina, che include il Corpo delle
capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante regolamento concernente la disciplina delle attivita'
del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e, in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e
la tutela delle informazioni classificate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006,
n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331 e relative istruzioni
tecnico-applicative, adottate con decreto del Ministro della difesa
in data 20 dicembre 2006;
Visto il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2008, adottato
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della salute,
recante misure necessarie per il conferimento da parte delle navi
militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico
negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle
notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in
particolare per quanto d'interesse del Ministero della difesa, il
disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 13, comma 3;
Considerata la necessita' di dare attuazione al disposto dell'art.
184, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella
parte in cui prevede che con decreto del Ministro della difesa,
adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e della salute, sono definite le procedure
speciali per disciplinare, ai sensi della parte quarta di tale
decreto legislativo, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali
d'armamento e le infrastrutture individuati con il richiamato decreto
del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 184,
comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di
seguito denominato «decreto legislativo», e del decreto del Ministro
della difesa adottato in data 6 marzo 2008:
a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi,
sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unita' navali,
aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature
elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di
informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature
elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio,
ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione
dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la
trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra
elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa
militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e
materiali;
b) le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente
inquinati, ove vengono immagazzinati i rifiuti dei materiali di cui
al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.
2. Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti
dai materiali di cui al comma 1, le sostanze o gli oggetti di cui
l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di
dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo
ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del
procedimento di cui al capo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, citato in premessa, con
particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di
tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente
esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei
materiali non piu' idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del
Ministero della difesa.
3. Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui al comma 1, all'esito
delle procedure di cui al comma 2, nonche' per la bonifica dei siti
eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano
le procedure di cui al presente decreto e, per quanto non previsto,
le norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del
2006, nonche' del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei
rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con
particolare riferimento alle attivita' sanitarie e tecniche da
esercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito
delle infrastrutture e delle aree demaniali del Ministero della
difesa.