Art. 2 
 
 
                   Speciali procedure di gestione 
 
  1. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del  decreto
legislativo,  in  materia  di  gestione,   stoccaggio,   recupero   e
smaltimento dei rifiuti, nonche' le altre disposizioni  di  legge  in
materia, sono applicate ai  materiali  dichiarati  rifiuto  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2,  tenuto  conto  della  loro  specificita',  nel
rispetto dei  procedimenti  e  dei  metodi  finalizzati  a  prevenire
qualsiasi pregiudizio alla funzionalita' dello strumento  militare  e
rischio per la sicurezza nazionale. 
  2. Lo smaltimento dei rifiuti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  e'
effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari
e  civili  del  Ministero  della  difesa,   previa   verifica   della
impossibilita' tecnica ed economica,  secondo  i  principi  di  buona
amministrazione, di esperire le operazioni di recupero. 
  3. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente  di
sostanze inquinanti o nocive per la salute  umana,  e  nel  rispetto,
altresi', delle norme speciali vigenti per la tutela  dei  lavoratori
negli ambienti di lavoro  del  Ministero  della  difesa,  di  cui  al
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  citato  in  premessa,  e
valutato,  ove  possibile,  il   riciclaggio   dei   componenti   non
riutilizzabili, si applicano per lo smaltimento, ai fini  di  cui  al
comma 1, le seguenti procedure: 
    a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati
o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per  la
elaborazione automatica  o  elettronica  dei  dati  classificati,  le
apparecchiature e i  dispositivi  relativi  alla  sicurezza  e  dalla
protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate
con mezzi elettrici o elettronici, nonche' i sistemi di  elaborazione
e di trasmissione  ed  i  dispositivi  crittografici,  sono  smaltiti
previa esecuzione delle speciali operazioni  di  trattamento  di  cui
alle direttive dell'Autorita' nazionale per  la  sicurezza,  a  norma
dell'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri adottato in data 3 febbraio 2006,  recante  norme  unificate
per la protezione e la tutela delle informazioni classificate; 
    b)  i  rifiuti  derivanti   da   apparecchiature   elettriche   e
elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti  radio,
antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione  dati,
anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione  o
per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa  militare,
ancorche'  non  classificati,   sono   smaltiti,   previa   opportuna
smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici
e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine  emanate  dalle
autorita'  di  vertice  interforze  delle  aree  tecnico-operativa  e
tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri; 
    c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi
d'arma,  munizioni  e  materiali   di   armamento,   unita'   navali,
aeromobili, mezzi  armati  di  trasporto  ovvero  sistemi  di  guerra
elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante  versamento  presso
strutture apposite secondo le procedure  individuate  dai  competenti
organi delle Forze armate definite sulla  base  della  documentazione
tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali
del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore  dei  beni,  a
norma di legge o  contrattuale,  e  che  le  stesse  forniscono  agli
utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresi',
conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano
la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di  parziale
riciclo  o  riutilizzo  di  parti  dei   predetti   materiali,   sono
preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti  di
essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte  di  estranei
all'Amministrazione della difesa, nonche' ad evitare la  divulgazione
di notizie riguardo alle potenzialita' ed alle tecnologie militari ad
essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la  tutela
del segreto di Stato.