Art. 2 Speciali procedure di gestione 1. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo, in materia di gestione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' le altre disposizioni di legge in materia, sono applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell'art. 1, comma 2, tenuto conto della loro specificita', nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalita' dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale. 2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, e' effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari e civili del Ministero della difesa, previa verifica della impossibilita' tecnica ed economica, secondo i principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero. 3. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la salute umana, e nel rispetto, altresi', delle norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato in premessa, e valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano per lo smaltimento, ai fini di cui al comma 1, le seguenti procedure: a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate con mezzi elettrici o elettronici, nonche' i sistemi di elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, a norma dell'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate; b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare, ancorche' non classificati, sono smaltiti, previa opportuna smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle autorita' di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri; c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unita' navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresi', conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei all'Amministrazione della difesa, nonche' ad evitare la divulgazione di notizie riguardo alle potenzialita' ed alle tecnologie militari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato.