Art. 2
Speciali procedure di gestione
1. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo, in materia di gestione, stoccaggio, recupero e
smaltimento dei rifiuti, nonche' le altre disposizioni di legge in
materia, sono applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi
dell'art. 1, comma 2, tenuto conto della loro specificita', nel
rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire
qualsiasi pregiudizio alla funzionalita' dello strumento militare e
rischio per la sicurezza nazionale.
2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, e'
effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari
e civili del Ministero della difesa, previa verifica della
impossibilita' tecnica ed economica, secondo i principi di buona
amministrazione, di esperire le operazioni di recupero.
3. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di
sostanze inquinanti o nocive per la salute umana, e nel rispetto,
altresi', delle norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori
negli ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato in premessa, e
valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non
riutilizzabili, si applicano per lo smaltimento, ai fini di cui al
comma 1, le seguenti procedure:
a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati
o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per la
elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le
apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla
protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate
con mezzi elettrici o elettronici, nonche' i sistemi di elaborazione
e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti
previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui
alle direttive dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, a norma
dell'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate
per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;
b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e
elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio,
antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati,
anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o
per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare,
ancorche' non classificati, sono smaltiti, previa opportuna
smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici
e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle
autorita' di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e
tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi
d'arma, munizioni e materiali di armamento, unita' navali,
aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra
elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso
strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti
organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione
tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali
del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a
norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli
utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresi',
conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano
la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale
riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono
preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di
essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei
all'Amministrazione della difesa, nonche' ad evitare la divulgazione
di notizie riguardo alle potenzialita' ed alle tecnologie militari ad
essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela
del segreto di Stato.