Art. 3 Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali 1. Alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le norme di cui all'art. 2 si applicano tenendo, altresi', conto delle disposizioni del decreto del Ministro della difesa adottato in data 19 marzo 2008, citato in premessa, e delle disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, ricade sotto la responsabilita' dei comandanti, che ne garantiscono la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unita' e della tipologia di attivita' operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessita' di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave. 3. La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade nella responsabilita' del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo sbarco dei rifiuti. 4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, i comandi militari territoriali della Marina militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo e di quelle recate dal presente decreto.