Art. 3 
 
 
 Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali 
 
  1. Alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al
naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro  e  nei  ruoli
speciali del naviglio militare dello Stato, le norme di cui  all'art.
2 si  applicano  tenendo,  altresi',  conto  delle  disposizioni  del
decreto del Ministro della difesa adottato in  data  19  marzo  2008,
citato in premessa, e delle disposizioni di cui ai commi seguenti. 
  2. La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente  alla
fase di raccolta e deposito a bordo delle  stesse,  ricade  sotto  la
responsabilita' dei comandanti,  che  ne  garantiscono  la  messa  in
sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni  interne
coerenti con la normativa vigente per le  navi  mercantili  e  tenuto
conto  delle  limitazioni  derivanti  dalle  specifiche  prescrizioni
tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni
classe di  unita'  e  della  tipologia  di  attivita'  operativa  per
l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la  necessita'  di
non compromettere lo svolgimento di operazioni  che  sono  o  possono
essere affidate alla nave. 
  3. La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco  degli  stessi,  sino  al
loro definitivo smaltimento, ricade nella responsabilita' del comando
della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo
sbarco dei rifiuti. 
  4. Ai fini degli adempimenti di cui ai  commi  2  e  3,  i  comandi
militari territoriali della Marina militare, e  il  comando  generale
dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche  istruzioni  tecniche,
nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo  e  di  quelle
recate dal presente decreto.