Art. 4
Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio
nazionale
1. Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale
nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, comunque denominate,
condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui all'art. 2
sono applicate tenendo conto, altresi', delle disposizioni a tale
scopo eventualmente previste dal mandato formulato da
un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli
ordinamenti locali.
2. Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui
all'art. 2 sono applicate tenendo conto delle speciali procedure
tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione
(Stanag) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attivita'
militari della NATO e nel rispetto, altresi', degli usi e convenzioni
internazionali e dei principi di necessita' militare, avuto riguardo
alla natura e priorita' degli obiettivi da raggiungere.