Art. 4 Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale 1. Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui all'art. 2 sono applicate tenendo conto, altresi', delle disposizioni a tale scopo eventualmente previste dal mandato formulato da un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli ordinamenti locali. 2. Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'art. 2 sono applicate tenendo conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione (Stanag) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attivita' militari della NATO e nel rispetto, altresi', degli usi e convenzioni internazionali e dei principi di necessita' militare, avuto riguardo alla natura e priorita' degli obiettivi da raggiungere.