Art. 4 
 
 
Gestione dei rifiuti nel corso di  operazioni  fuori  dal  territorio
                              nazionale 
 
  1. Nelle infrastrutture realizzate fuori del  territorio  nazionale
nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, comunque denominate,
condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui all'art.  2
sono applicate tenendo conto, altresi',  delle  disposizioni  a  tale
scopo   eventualmente   previste    dal    mandato    formulato    da
un'organizzazione  internazionale  e   di   quelle   previste   dagli
ordinamenti locali. 
  2. Nel corso di operazioni militari della  NATO  le  norme  di  cui
all'art. 2 sono applicate  tenendo  conto  delle  speciali  procedure
tecnico-militari previste dai vigenti  accordi  di  standardizzazione
(Stanag) per la  gestione  dei  rifiuti  nel  corso  delle  attivita'
militari della NATO e nel rispetto, altresi', degli usi e convenzioni
internazionali e dei principi di necessita' militare, avuto  riguardo
alla natura e priorita' degli obiettivi da raggiungere.