Art. 5
Deposito temporaneo
1. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei
rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui all'art. 1, tenuto
conto della loro specificita' e della necessita' di salvaguardare le
esigenze di cui agli articoli precedenti, si intende il
raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a
norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiori a 2,5 ppm, ne'
policlorobifenili e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25
ppm;
b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del
decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1,
comma 2;
c) il deposito temporaneo e' effettuato per categorie omogenee e
nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonche' nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi eventualmente contenute.
2. La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma
1, e di quelli provenienti dalle lavorazioni eseguite sulle navi
militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto
del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008,
indipendentemente dalle quantita' stoccate, non puo' essere superiore
a un anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale
di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2.