Art. 5 
 
 
                         Deposito temporaneo 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  per  deposito  temporaneo  dei
rifiuti derivanti dai beni e materiali  di  cui  all'art.  1,  tenuto
conto della loro specificita' e della necessita' di salvaguardare  le
esigenze  di  cui   agli   articoli   precedenti,   si   intende   il
raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a
norma, effettuato prima dello  smaltimento,  nel  luogo  in  cui  gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 
    a)    i    rifiuti    depositati     non     devono     contenere
policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli  in  quantita'  superiori  a  2,5   ppm,   ne'
policlorobifenili e policlorotrifenili in quantita'  superiore  a  25
ppm; 
    b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione  del
decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui  all'art.  1,
comma 2; 
    c) il deposito temporaneo e' effettuato per categorie omogenee  e
nel rispetto  delle  relative  norme  tecnico-militari,  nonche'  nel
rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle  sostanze
pericolose in essi eventualmente contenute. 
  2. La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui  al  comma
1, e di quelli provenienti  dalle  lavorazioni  eseguite  sulle  navi
militari e nelle infrastrutture direttamente  destinate  alla  difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, come  individuate  con  decreto
del  Ministro  della  difesa  adottato  in   data   6   marzo   2008,
indipendentemente dalle quantita' stoccate, non puo' essere superiore
a un anno. Tale termine decorre dalla data del  decreto  dirigenziale
di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2.