Art. 5 Deposito temporaneo 1. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui all'art. 1, tenuto conto della loro specificita' e della necessita' di salvaguardare le esigenze di cui agli articoli precedenti, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiori a 2,5 ppm, ne' policlorobifenili e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 ppm; b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2; c) il deposito temporaneo e' effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonche' nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi eventualmente contenute. 2. La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma 1, e di quelli provenienti dalle lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, indipendentemente dalle quantita' stoccate, non puo' essere superiore a un anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'art. 1, comma 2.