Art. 6
Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di siti
contaminati
1. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di
contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile
dell'area svolge le attivita' indicate di seguito ai commi 2, 3, 6,
7, 8, 9 e 10, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente
per Forza armata e territorio.
2. Il Comandante o il direttore responsabile dell'area:
a) adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento
potenzialmente in grado di contaminare un sito, le necessarie misure
di prevenzione;
b) informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti
unita' organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.
La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla
situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito
interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una
sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita
il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione
degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale
danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in cui
siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
3. Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le
necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di personale tecnico
dotato delle professionalita' occorrenti:
a) svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto
dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione;
b) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) non sia stato superato:
1) provvede al ripristino della zona contaminata;
2) informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, i propri superiori gerarchici e le competenti unita'
organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore
della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.
4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o
il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di
Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la
successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare.
5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il
Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente:
a) il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti
per territorio, con modalita' idonee alla tutela delle informazioni
d'interesse della sicurezza nazionale di cui e' vietata la
divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto
di Stato. La comunicazione contiene la descrizione delle misure di
prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) i competenti superiori gerarchici e le competenti unita'
organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dello Stato maggiore
della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
6. Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto
superamento delle CSC, il Comandante o direttore responsabile
dell'area, anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando
sovraordinato e dalle competenti unita' organizzative dello Stato
maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, nonche' del Segretariato generale della difesa/DNA e
dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo di
vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione
competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con
i requisiti di cui all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo.
Entro i successivi trenta giorni, il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di
vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le
eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed
autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale
autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione,
concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
7. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), secondo
i criteri applicativi individuati ai sensi dell'art. 242, comma 4,
del decreto legislativo. Entro sei mesi dalla conclusione della
conferenza dei servizi, il Comandante o Direttore responsabile
dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto,
alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa di
cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di
servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il
documento di analisi di rischio. Tale documento e' inviato ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima
della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera reca analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
8. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito
e' inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con l'approvazione
del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il
procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere
lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la
stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti
dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A
tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i
successivi sessanta giorni, invia al rappresentante
dell'Amministrazione difesa, di cui al comma 6, nonche' al prefetto,
al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio
nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
9. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al
comma 6, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione,
approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento.
Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore
responsabile dell'area ne informa il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il
comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica
riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le
attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di una o piu' delle
concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore
responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica di cui al comma
1.
10. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito
e' superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile
dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice,
nonche' il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al
comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti
per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area
attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e
territorio per la redazione e presentazione al rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, entro sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di
riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e
ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di
contaminazione presente nel sito. Il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, acquisito il
parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione
interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il
Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto
con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal
suo ricevimento.
11. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione,
l'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti
ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
12. Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti,
occorra assumere informazioni classificate per la tutela della
sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della
difesa, di cui al comma 6, puo' chiedere all'autorita' competente di
autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta
sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle
determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa,
sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le
esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle
informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore
della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la
competente autorita' individuata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante
criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei
documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi
precedenti e' escluso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e successive modifiche,
ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti,
attivita', cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto
di Stato, l'accesso e' escluso ai sensi dell' art. 39 della legge 3
agosto 2007, n. 124, e dell'art. 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 12.
14. Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN)
si applicano le procedure previste dall'art. 252 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e dai precedenti commi 12 e 13; a tutte
le fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero
della difesa, individuato dal competente organo di vertice.
15. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, in attuazione
delle procedure semplificate previste dall'allegato 4 alla parte
quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comandante o il
direttore responsabile dell'area provvede:
a) alle comunicazioni di cui al comma 5;
b) alla presentazione del progetto relativo agli interventi di
bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto del genio
militare competente per Forza armata e territorio.