Art. 7
Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni,
e nulla osta
1. L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari,
provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico
specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati
alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto
della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti
di cui all'art. 1; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e
i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi.
L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione,
all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare
le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonche' alla
bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di cui al precedente
art. 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della
certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una
diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un
impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di
riservatezza, e' corredato da idoneo documento di accompagnamento.