Art. 8 
 
 
                   Registri, documenti e scritture 
 
  1.  Al  fine  di  prevenire  qualsiasi  rischio  per  la  sicurezza
nazionale conseguente alla divulgazione di informazioni  relative  al
numero, alla natura e alla dislocazione delle armi,  sistemi  d'arma,
munizioni, mezzi, materiali ed  infrastrutture  di  cui  all'art.  1,
desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da
essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il  formulario  di
identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190  e  193
del decreto legislativo e successive modificazioni, sono  validamente
sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla  documentazione
e dalle comunicazioni  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21  febbraio  2006  n.  167   e   successive   istruzioni
applicative,   ovvero   da   altre   documentazioni    e    scritture
amministrative,  idonee   allo   scopo,   previste   nell'ordinamento
dell'amministrazione della difesa. La compilazione del modello  unico
di dichiarazione ambientale  previsto  dall'art.  1  della  legge  25
gennaio  1994,  n.  70,  avviene  nel  rispetto  delle  esigenze   di
segretezza dettate dalla necessita' di  prevenire  qualsiasi  rischio
per la sicurezza nazionale. 
  2. Ai predetti registri, documenti e  scritture  non  si  applicano
eventuali obblighi di vidimazione. Il competente dirigente militare o
civile al quale e' demandata la gestione dei rifiuti  nelle  fasi  di
produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica
di  segretezza  dei   predetti   documenti,   in   conformita'   alle
disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
adottato in data 3 febbraio 2006,  recante  norme  unificate  per  la
protezione e la tutela delle informazioni classificate.