Art. 8
Registri, documenti e scritture
1. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza
nazionale conseguente alla divulgazione di informazioni relative al
numero, alla natura e alla dislocazione delle armi, sistemi d'arma,
munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture di cui all'art. 1,
desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da
essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di
identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193
del decreto legislativo e successive modificazioni, sono validamente
sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione
e dalle comunicazioni previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 febbraio 2006 n. 167 e successive istruzioni
applicative, ovvero da altre documentazioni e scritture
amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento
dell'amministrazione della difesa. La compilazione del modello unico
di dichiarazione ambientale previsto dall'art. 1 della legge 25
gennaio 1994, n. 70, avviene nel rispetto delle esigenze di
segretezza dettate dalla necessita' di prevenire qualsiasi rischio
per la sicurezza nazionale.
2. Ai predetti registri, documenti e scritture non si applicano
eventuali obblighi di vidimazione. Il competente dirigente militare o
civile al quale e' demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di
produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica
di segretezza dei predetti documenti, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate.