Art. 2 
 
 
                    Immatricolazione di scuolabus 
                     provenienti da altri Stati 
 
  1. Gli scuolabus omologati o gia' immessi in circolazione in  altri
Stati  dell'Unione  europea  o  aderenti  all'Accordo  dello   spazio
economico europeo, ovvero  in  Turchia,  ai  sensi  delle  rispettive
normative vigenti, che  garantiscono  un  livello  di  sicurezza  del
prodotto e di protezione degli utenti equivalente a quello  garantito
dalle  prescrizioni  tecniche  contenute  nell'allegato  al  presente
decreto, superano la procedura di immatricolazione in Italia.