Art. 2 Immatricolazione di scuolabus provenienti da altri Stati 1. Gli scuolabus omologati o gia' immessi in circolazione in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'Accordo dello spazio economico europeo, ovvero in Turchia, ai sensi delle rispettive normative vigenti, che garantiscono un livello di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti equivalente a quello garantito dalle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al presente decreto, superano la procedura di immatricolazione in Italia.