IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'art. 10-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato; Rilevato che e' necessario definire la quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2010, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita per l'anno 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita'; Tenuto conto, altresi', del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali e artigianali, anche al fine di favorire gli investimenti, nel territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri; Ravvisata, inoltre, la necessita' di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita'; Decreta: Art. 1 1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La quota di cui al comma 1 riguarda: a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto; c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.