Art. 2 1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, e' consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonche' artigiani purche' questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. 2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unita', le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. 3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.