Art. 2 
 
  1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori
extracomunitari  non  stagionali  per  l'anno  2010,  e'   consentito
l'ingresso di 4.000  cittadini  stranieri  non  comunitari  residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti
categorie; imprenditori  che  svolgono  attivita'  di  interesse  per
l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori  di
societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e  di
alta qualificazione  professionale  ingaggiati  da  enti  pubblici  e
privati, nonche' artigiani purche' questi ultimi provengano da  Paesi
extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti
effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. 
  2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad
un massimo di 1.500 unita', le conversioni di permessi  di  soggiorno
per motivi di  studio  e  formazione  professionale  in  permessi  di
soggiorno per lavoro autonomo. 
  3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del
Trattato  Italia-Libia  di  amicizia,  partenariato  e   cooperazione
firmato il 30 agosto 2008, sono  ammessi  in Italia,  per  motivi  di
lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.