Art. 3 
 
  Come ulteriore anticipazione della quota  massima  di  ingresso  di
lavoratori extracomunitari  non  stagionali  per  l'anno  2010,  sono
ammessi  in  Italia,  ai  sensi  dell'art.   23   del   testo   unico
sull'immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero  che  abbiano  completato  programmi  di   formazione   ed
istruzione nel Paese di origine. 
    Roma, 1° aprile 2010 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 118