Art. 3 Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine. Roma, 1° aprile 2010 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 118