IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (di  seguito  legge
finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre  2007,  n.
222, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159; 
  Visto in particolare l'art.  1,  comma  382-septies,  della  citata
legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' con le
quali gli operatori della filiera di produzione  e  distribuzione  di
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,  di  allevamento  e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti  a  garantire  la
tracciabilita' e la  rintracciabilita'  della  filiera,  al  fine  di
accedere agli incentivi di cui al medesimo art. 1,  commi  da  382  a
382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (di  seguito:  legge
finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154, che
stabiliscono i meccanismi con cui e'  incentivata  la  produzione  di
energia elettrica mediante impianti alimentati da  fonti  energetiche
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al  31  dicembre
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  2
gennaio 2009, n. 1,  recante  modalita'  per  l'incentivazione  della
produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo  dei
certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79
e al decreto legislativo n.  387  del  2003,  redatto  in  attuazione
dell'art. 2, comma 150, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27  maggio  2005,  n.  102,  che  reca
disposizioni in materia di regolazioni  dei  mercati  agroalimentari,
disciplinando, in particolare, le intese di  filiera  e  i  contratti
quadro utilizzati per la stipula  dei  contratti  di  coltivazione  e
aventi per scopo, tra l'altro, la produzione, la  trasformazione,  la
commercializzazione e la distribuzione  di  biomasse  agricole  e  di
biocarburanti di origine agricola; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura; 
  Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive; 
  Visto il regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009; 
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione  dell'uso  dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Visti in particolare gli  articoli  da  17  a  20  della  direttiva
2009/28/CE in materia di sostenibilita' dei biocarburanti e di  altri
bioliquidi; 
  Considerato che l'art. 17, paragrafo 9, della direttiva  2009/28/CE
stabilisce che la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di
sostenibilita' per gli usi energetici della  biomassa,  ad  eccezione
dei biocarburanti e dei bioliquidi, precisando che  la  relazione  e'
accompagnata, se del caso,  da  proposte  indirizzate  al  Parlamento
europeo  e  al  Consiglio  per  la  creazione   di   un   regime   di
sostenibilita' per gli altri usi energetici della biomassa; 
  Considerato che le biomasse  e  il  biogas  derivanti  da  prodotti
agricoli, di allevamento e forestali, ivi  inclusi  i  sottoprodotti,
ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere  corte,  cioe'  ottenuti  entro  un  raggio  di  70
chilometri  dall'impianto  che  li  utilizza  per  produrre   energia
elettrica, adeguatamente  tracciati,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma
382-septies, della legge n.  296  del  2006,  consentono  un  miglior
controllo della qualita', della provenienza e, in prospettiva,  della
sostenibilita' dei medesimi prodotti; 
  Ritenuto che l'attuazione dell'art.  1,  comma  382-septies,  della
legge n. 296 del 2006 sia funzionale al perseguimento delle finalita'
in materia di sostenibilita' di biocarburanti e bioliquidi,  nonche',
in vista dell'attuazione di quanto previsto dall'art.  17,  paragrafo
9, della direttiva 2009/28/CE, anche di sostenibilita' delle biomasse
diverse dai biocarburanti e bioliquidi; 
  Considerato che i suddetti profili costituiscono ulteriori elementi
a favore  di  uno  specifico  sostegno  alla  produzione  di  energia
elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti
da prodotti agricoli, di  allevamento  e  forestali,  ivi  inclusi  i
sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o  contratti
quadro ai sensi degli articoli  9 e  10 del  decreto  legislativo  27
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un
raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza, ferma restando
l'opportunita' che l'intera materia venga piu' organicamente trattata
nell'ambito del recepimento della direttiva 2009/28/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce: 
    a) le modalita' con le quali e' garantita la tracciabilita' e  la
rintracciabilita' della biomassa di cui all'art. 2, comma 1,  lettere
b) e c) del presente decreto,  affinche'  la  produzione  di  energia
elettrica mediante impianti alimentati da  tale  fonte  possa  essere
incentivata  mediante  il  rilascio   di   certificati   verdi,   con
l'applicazione del coefficiente  moltiplicativo  k  =  1,8,  previsto
dall'art. 1, comma 382-quater della medesima legge n. 296 del 2006. 
    b) i requisiti che qualificano la provenienza delle  biomasse  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).