Art. 4 
 
 
                       Verifiche dei requisiti 
 
  1. Il MIPAAF,  predispone  una  procedura  tecnica  che  indica  le
modalita' operative di dettaglio a cui gli  operatori  della  filiera
devono  conformarsi,  in  modo  da  consentire  la  tracciabilita'  e
rintracciabilita'   delle   biomasse,   ai   fini   dell'accesso   al
coefficiente moltiplicativo previsto dall'art.  1,  comma  382-quater
della legge n. 296 del 2006. 
  2. Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio
o in costruzione con le modalita' stabilite dall'art.  18,  comma  1,
del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni. 
  3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il  MIPAAF,  verificata
la documentazione  ricevuta  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1.a  ed
avvalendosi delle procedure di controllo di  AGEA,  comunica  al  GSE
l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantita'  delle
biomasse utilizzate dal produttore di  energia  elettrica  nel  corso
dell'anno solare. 
  4. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la  falsa
dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli
incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui  si
rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per  l'intero  periodo
residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.