Art. 5 
 
 
                   Emissione dei certificati verdi 
 
  1. Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica di cui all'art.
4, ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel  caso  di  esito
positivo,  il  GSE  provvede  al  riconoscimento   del   coefficiente
moltiplicativo k = 1,8 con  le  modalita'  fissate  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  18  dicembre  2008  e  successive
modificazioni. 
  2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2010 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                        alimentari e forestali        
                                                 Zaia                 
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Scajola 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 180