Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto e' rivolto ai seguenti soggetti: 
    a) i soggetti iscritti nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; 
    b) ogni altro soggetto che rende i  servizi  forniti  da  periti,
consulenti e altri soggetti che  svolgono  in  maniera  professionale
anche nei confronti dei propri associati  o  iscritti,  attivita'  in
materia di contabilita'  e  tributi,  ivi  compresi  associazioni  di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; 
    c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei  propri
clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 
      1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche; 
      2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 
      3) l'apertura o la  gestione  di  conti  bancari,  libretti  di
deposito e conti di titoli; 
      4) l'organizzazione degli apporti necessari alla  costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa'; 
      5)  la  costituzione,  la  gestione  o   l'amministrazione   di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
    d) i prestatori  di  servizi  relativi  a  societa'  e  trust  ad
esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c); 
    e) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 
  2. I componenti degli organi  di  controllo,  comunque  denominati,
fermo restando il rispetto  del  disposto  di  cui  all'art.  52  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  sono  esonerati  dagli
obblighi di cui al presente decreto. 
  3. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art.
41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c)  del
comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un  loro  cliente  o
ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della  posizione
giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di  difesa
o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o  in
relazione   a   tale    procedimento,    compresa    la    consulenza
sull'eventualita' di intentare o evitare un  procedimento,  ove  tali
informazioni siano ricevute o  ottenute  prima,  durante  o  dopo  il
procedimento stesso. 
  4. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente  decreto
e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «professionisti».