Art. 3
Indicatori di anomalia
1. Al fine di agevolare l'attivita' di valutazione dei
professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si
forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di
anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di
incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti
discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al
contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli
obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di
svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della
clientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1 al
presente decreto puo' non essere sufficiente ad escludere che
l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la
massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche
dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino
in concreto profili di sospetto.
5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in
uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se'
sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni
sospette, per le quali e' necessario valutare in concreto la
rilevanza dei comportamenti della clientela.
6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori,
alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono
un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti
nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che
oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte
le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla
natura dell'operazione.
8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento
operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione
sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta
attivita' prestata.
9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti
utilizzano altresi' gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla
UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo
n. 231 del 2007.