Art. 3 
 
 
                       Indicatori di anomalia 
 
  1.  Al  fine  di   agevolare   l'attivita'   di   valutazione   dei
professionisti in ordine agli eventuali  profili  di  sospetto  delle
operazioni di riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  si
forniscono  nell'allegato  1  al  presente  decreto   indicatori   di
anomalia. 
  2. Gli indicatori di anomalia sono volti a  ridurre  i  margini  di
incertezza connessi con valutazioni soggettive  o  con  comportamenti
discrezionali  e  sono  improntati  all'esigenza  di  contribuire  al
contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo  adempimento  degli
obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 
  3. L'elencazione degli indicatori  di  anomalia  non  e'  esaustiva
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita'  di
svolgimento delle operazioni di riciclaggio o  di  finanziamento  del
terrorismo. 
  4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti  della
clientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1  al
presente  decreto  puo'  non  essere  sufficiente  ad  escludere  che
l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con  la
massima  attenzione   ulteriori   comportamenti   e   caratteristiche
dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino
in concreto profili di sospetto. 
  5. La mera ricorrenza di operazioni o  comportamenti  descritti  in
uno  o  piu'  indicatori  di  anomalia  non  e'  motivo  di  per  se'
sufficiente per l'individuazione  e  la  segnalazione  di  operazioni
sospette,  per  le  quali  e'  necessario  valutare  in  concreto  la
rilevanza dei comportamenti della clientela. 
  6. Per favorire la lettura  e  la  comprensione  degli  indicatori,
alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono
un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono. 
  7.  I  professionisti  si  avvalgono  degli   indicatori   previsti
nell'allegato  1,  che  attengono  ad  aspetti  sia  soggettivi   che
oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte
le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva  sulla
natura dell'operazione. 
  8. I  professionisti  utilizzano  gli  indicatori  quale  strumento
operativo per  la  valutazione  della  sussistenza  di  un'operazione
sospetta, selezionando quelli  rilevanti  alla  luce  della  concreta
attivita' prestata. 
  9.  Al  fine  di  rilevare  operazioni  sospette  i  professionisti
utilizzano altresi' gli schemi e modelli di  anomalia  emanati  dalla
UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo
n. 231 del 2007.