Art. 4 
 
 
           Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette 
 
  1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette i professionisti hanno  riguardo  ai  principi  e
alle indicazioni  generali  contenute  nell'allegato  2  al  presente
decreto. 
  2. La segnalazione deve  contenere  i  dati,  le  informazioni,  la
descrizione delle operazioni ed i motivi  del  sospetto  che  saranno
indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai  sensi  dell'art.  6,
comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
231, e successive modificazioni. 
    Roma, 16 aprile 2010 
 
                                                  Il Ministro: Alfano