Art. 4
Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette
1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e
alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente
decreto.
2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la
descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno
indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6,
comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni.
Roma, 16 aprile 2010
Il Ministro: Alfano