Art. 10 
 
 
         Unita' di nuova costruzione o acquistate all'estero 
 
  Per le unita'  di  nuova  costruzione,  per  le  unita'  acquistate
all'estero, per quelle noleggiate a  scafo  nudo  (bare-boat)  e  per
quelle  unita'  per  le  quali   non   sono   disponibili   marittimi
certificati, le stesse potranno essere armate con un comandante e  un
direttore di macchina in possesso di certificato di  abilitazione  in
corso di validita', al fine di consentire ai  suddetti  marittimi  di
apprendere  in  auto-addestramento  (trenta  ore,  di  cui  venti  in
navigazione con unita' non commercialmente operativa), le  conoscenze
previste dall'art. 6  e  sostenere,  quindi,  la  prova  d'esame  per
conseguire il relativo certificato di abilitazione.