Art. 10
Unita' di nuova costruzione o acquistate all'estero
Per le unita' di nuova costruzione, per le unita' acquistate
all'estero, per quelle noleggiate a scafo nudo (bare-boat) e per
quelle unita' per le quali non sono disponibili marittimi
certificati, le stesse potranno essere armate con un comandante e un
direttore di macchina in possesso di certificato di abilitazione in
corso di validita', al fine di consentire ai suddetti marittimi di
apprendere in auto-addestramento (trenta ore, di cui venti in
navigazione con unita' non commercialmente operativa), le conoscenze
previste dall'art. 6 e sostenere, quindi, la prova d'esame per
conseguire il relativo certificato di abilitazione.