Art. 3 
 
 
       Requisiti di addestramento per comandanti ed ufficiali 
 
  I requisiti di addestramento per comandante  ed  ufficiali  sono  i
seguenti: 
    a) aver effettuato l'addestramento  previsto  dalla  regola  V/2,
sezione A-V/2, o della regola V/3, sezione A-V/3,  della  convenzione
STCW78/95 nella sua versione aggiornata; 
    b) aver effettuato, negli ultimi cinque anni precedenti l'istanza
d'esame,  un  periodo  di  navigazione  di  almeno  6  mesi  su  navi
passeggeri o  su  navi  ro-ro  da  passeggeri  con  la  qualifica  di
ufficiale, di cui almeno 3  mesi  da  comandante/primo  ufficiale  di
coperta o da direttore di macchina/primo ufficiale  di  macchina  per
quei  marittimi  che  devono  essere  abilitati  come  comandante   o
direttore  di  macchina;  per  l'abilitazione  su  HSC  impiegati  in
navigazione internazionale il periodo di 6 mesi di  navigazione  deve
essere effettuato su unita' di stazza lorda non inferiore alle 500 GT
in navigazione internazionale; 
    c) aver effettuato un periodo di addestramento di almeno quaranta
ore, di cui trenta in navigazione nazionale,  per  l'abilitazione  in
navigazione nazionale, e di almeno sessanta ore, di cui  quaranta  in
navigazione  internazionale,  per   l'abilitazione   in   navigazione
internazionale. Il  periodo  di  addestramento  in  navigazione  deve
essere effettuato in turni giornalieri minimi di 4 ore e comunque non
superiori alle 8 ore, nelle mansioni inerenti  la  qualifica  per  la
quale si intende ottenere il certificato  di  abilitazione,  a  bordo
della stessa unita' veloce sulla quale si e' destinati a imbarcare, o
su unita' gemelle che operano nella  stessa  area  per  la  quale  si
intende ottenere il certificato di abilitazione. I marittimi, al fine
di   effettuare   l'addestramento    operativo    imbarcheranno    in
soprannumero. 
  Il  periodo  di  addestramento  non  in  navigazione  puo'   essere
sostituito dall'addestramento al simulatore di manovra. 
  Il periodo di addestramento di cui alla precedente  lettera  c)  e'
svolto, sotto la supervisione del comandante  dell'unita',  entro  12
mesi precedenti la  data  di  presentazione  dell'istanza  d'esame  e
debitamente  certificato  con  apposita  annotazione   sul   Giornale
nautico - Parte II. 
  Il numero dei marittimi  che  partecipano  all'addestramento  sopra
descritto non puo' essere superiore  alle  10  unita'  per  nave  per
singolo periodo di addestramento.