Art. 3
Requisiti di addestramento per comandanti ed ufficiali
I requisiti di addestramento per comandante ed ufficiali sono i
seguenti:
a) aver effettuato l'addestramento previsto dalla regola V/2,
sezione A-V/2, o della regola V/3, sezione A-V/3, della convenzione
STCW78/95 nella sua versione aggiornata;
b) aver effettuato, negli ultimi cinque anni precedenti l'istanza
d'esame, un periodo di navigazione di almeno 6 mesi su navi
passeggeri o su navi ro-ro da passeggeri con la qualifica di
ufficiale, di cui almeno 3 mesi da comandante/primo ufficiale di
coperta o da direttore di macchina/primo ufficiale di macchina per
quei marittimi che devono essere abilitati come comandante o
direttore di macchina; per l'abilitazione su HSC impiegati in
navigazione internazionale il periodo di 6 mesi di navigazione deve
essere effettuato su unita' di stazza lorda non inferiore alle 500 GT
in navigazione internazionale;
c) aver effettuato un periodo di addestramento di almeno quaranta
ore, di cui trenta in navigazione nazionale, per l'abilitazione in
navigazione nazionale, e di almeno sessanta ore, di cui quaranta in
navigazione internazionale, per l'abilitazione in navigazione
internazionale. Il periodo di addestramento in navigazione deve
essere effettuato in turni giornalieri minimi di 4 ore e comunque non
superiori alle 8 ore, nelle mansioni inerenti la qualifica per la
quale si intende ottenere il certificato di abilitazione, a bordo
della stessa unita' veloce sulla quale si e' destinati a imbarcare, o
su unita' gemelle che operano nella stessa area per la quale si
intende ottenere il certificato di abilitazione. I marittimi, al fine
di effettuare l'addestramento operativo imbarcheranno in
soprannumero.
Il periodo di addestramento non in navigazione puo' essere
sostituito dall'addestramento al simulatore di manovra.
Il periodo di addestramento di cui alla precedente lettera c) e'
svolto, sotto la supervisione del comandante dell'unita', entro 12
mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza d'esame e
debitamente certificato con apposita annotazione sul Giornale
nautico - Parte II.
Il numero dei marittimi che partecipano all'addestramento sopra
descritto non puo' essere superiore alle 10 unita' per nave per
singolo periodo di addestramento.