Art. 5
Commissione d'esame
Sia per le navi impegnate in navigazione nazionale che per quelle
in navigazione internazionale, i candidati ammessi agli esami sono
sottoposti ad una prova teorico-pratica in lingua italiana sulle
conoscenze di cui al successivo art. 6 e ad una prova pratica in
navigazione, alla presenza di una commissione nominata dal Capo del
Compartimento marittimo al quale e' stata presentata l'istanza.
La commissione d'esame e' cosi' composta:
1. Capo del compartimento o suo delegato di grado non inferiore a
C.C. (CP): presidente;
2. Comandante su navi pari o superiore a 3000 GT ovvero tra 500 e
3000 GT in possesso di certificazione HSC in corso di validita':
membro;
3. Funzionario dell'organismo riconosciuto: membro;
4. Ufficiale abilitato P.S.C.: membro;
5. Sottufficiale Np: segretario.