Art. 5 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
  Sia per le navi impegnate in navigazione nazionale che  per  quelle
in navigazione internazionale, i candidati ammessi  agli  esami  sono
sottoposti ad una prova  teorico-pratica  in  lingua  italiana  sulle
conoscenze di cui al successivo art. 6 e  ad  una  prova  pratica  in
navigazione, alla presenza di una commissione nominata dal  Capo  del
Compartimento marittimo al quale e' stata presentata l'istanza. 
  La commissione d'esame e' cosi' composta: 
    1. Capo del compartimento o suo delegato di grado non inferiore a
C.C. (CP): presidente; 
    2. Comandante su navi pari o superiore a 3000 GT ovvero tra 500 e
3000 GT in possesso di certificazione  HSC  in  corso  di  validita':
membro; 
    3. Funzionario dell'organismo riconosciuto: membro; 
    4. Ufficiale abilitato P.S.C.: membro; 
    5. Sottufficiale Np: segretario.