Art. 7 
 
 
                      Rilascio dei certificati 
 
  Il presidente della commissione d'esame rilascia al marittimo,  che
ha  sostenuto  l'esame  con  esito   positivo,   una   certificazione
provvisoria, conforme all'allegato A del presente decreto, che, entro
tre mesi dalla  data  di  rilascio,  e'  sostituita  dal  certificato
definitivo di abilitazione, conforme all'allegato B,  rilasciato  dal
Compartimento d'iscrizione del marittimo. Per i  marittimi  stranieri
il certificato definitivo e' rilasciato dalla  capitaneria  di  porto
che provvede alla formazione della commissione d'esame. 
  A tal fine, copia del verbale d'esame e' trasmesso ai Compartimenti
marittimi d'iscrizione dei marittimi per il rilascio del  certificato
definitivo. 
  Il certificato ha validita' biennale con  decorrenza  di  validita'
dal giorno successivo a quello del verbale d'esame. 
  Il certificato  di  abilitazione  conseguito  e'  riferito  ad  una
specifica funzione  (comandante/direttore  di  macchina/ufficiale  di
coperta/ufficiale di macchina), ad un determinato tipo e  modello  di
unita' e ad uno specifico itinerario d'impiego. Pertanto il passaggio
da ufficiale a comandante/direttore avviene solo attraverso una nuova
abilitazione.  Tale  predetta  abilitazione,  sullo  stesso  tipo   e
modello,  e'  conseguita  mediante  l'espletamento  del  periodo   di
addestramento di  cui  alla  lettera  c)  dell'art.  3  del  presente
decreto. 
  Qual'ora l'unita' HSC sia impegnata in itinerari d'impiego diversi,
il comandante e gli ufficiali dovranno possedere la certificazione di
abilitazione di tutti gli itinerari d'impiego. 
  Per il personale di macchina  impiegato  in  viaggi  nazionali,  il
certificato di abilitazione rilasciato per un itinerario d'impiego e'
esteso anche ad  altri  itinerari  d'impiego,  a  condizione  che  il
suddetto personale sia impiegato sulla stessa unita' o  unita'  dello
stesso tipo.