Art. 7
Rilascio dei certificati
Il presidente della commissione d'esame rilascia al marittimo, che
ha sostenuto l'esame con esito positivo, una certificazione
provvisoria, conforme all'allegato A del presente decreto, che, entro
tre mesi dalla data di rilascio, e' sostituita dal certificato
definitivo di abilitazione, conforme all'allegato B, rilasciato dal
Compartimento d'iscrizione del marittimo. Per i marittimi stranieri
il certificato definitivo e' rilasciato dalla capitaneria di porto
che provvede alla formazione della commissione d'esame.
A tal fine, copia del verbale d'esame e' trasmesso ai Compartimenti
marittimi d'iscrizione dei marittimi per il rilascio del certificato
definitivo.
Il certificato ha validita' biennale con decorrenza di validita'
dal giorno successivo a quello del verbale d'esame.
Il certificato di abilitazione conseguito e' riferito ad una
specifica funzione (comandante/direttore di macchina/ufficiale di
coperta/ufficiale di macchina), ad un determinato tipo e modello di
unita' e ad uno specifico itinerario d'impiego. Pertanto il passaggio
da ufficiale a comandante/direttore avviene solo attraverso una nuova
abilitazione. Tale predetta abilitazione, sullo stesso tipo e
modello, e' conseguita mediante l'espletamento del periodo di
addestramento di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente
decreto.
Qual'ora l'unita' HSC sia impegnata in itinerari d'impiego diversi,
il comandante e gli ufficiali dovranno possedere la certificazione di
abilitazione di tutti gli itinerari d'impiego.
Per il personale di macchina impiegato in viaggi nazionali, il
certificato di abilitazione rilasciato per un itinerario d'impiego e'
esteso anche ad altri itinerari d'impiego, a condizione che il
suddetto personale sia impiegato sulla stessa unita' o unita' dello
stesso tipo.