Art. 8 
 
 
                       Rinnovo dei certificati 
 
  Il certificato e' rinnovato a coloro che  abbiano  effettuato,  nel
biennio di validita' dello stesso,  almeno  2  mesi  di  navigazione,
sulla stessa unita', o unita' di uguale  tipologia,  e  sullo  stesso
itinerario d'impiego. 
  Non sono consentiti rinnovi automatici nel caso in cui il marittimo
abbia effettuato i 2 mesi di navigazione su navi di uguale  tipologia
ma con differenza dimensionale superiore a 500 GT  e/o  con  impianti
propulsivi diversi. 
  Nel caso di  scadenza  del  certificato  in  corso  di  imbarco  la
validita' dello stesso e' prorogata fino al  termine  dell'imbarco  e
comunque non oltre tre mesi.