Art. 8
Rinnovo dei certificati
Il certificato e' rinnovato a coloro che abbiano effettuato, nel
biennio di validita' dello stesso, almeno 2 mesi di navigazione,
sulla stessa unita', o unita' di uguale tipologia, e sullo stesso
itinerario d'impiego.
Non sono consentiti rinnovi automatici nel caso in cui il marittimo
abbia effettuato i 2 mesi di navigazione su navi di uguale tipologia
ma con differenza dimensionale superiore a 500 GT e/o con impianti
propulsivi diversi.
Nel caso di scadenza del certificato in corso di imbarco la
validita' dello stesso e' prorogata fino al termine dell'imbarco e
comunque non oltre tre mesi.