Art. 9
Istruzione ed addestramento per i membri
dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali
Tutti membri dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali, prima di
essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo:
a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da 6
a 12 dell' art. 6 del presente decreto;
b) qualora incaricati nella muster list ad assistere i passeggeri
in situazioni di emergenza, completano l'addestramento di cui alla
sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW (all. C) o di cui alla
sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW (all. C1);
c) qualora incaricati di specifici compiti e responsabilita',
completano l'addestramento alla familiarizzazione di cui alla sezione
A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW (all. D) o di cui alla sezione
A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW (all. D1);
d) qualora impiegati a fornire assistenza ai passeggeri nei
locali agli stessi destinati, completano l'addestramento di sicurezza
di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW (all. E) o di
cui alla sezione A-V/3, paragrafo 3 del codice STCW (all. E1);
e) qualora assegnati in compiti di imbarco/sbarco passeggeri,
imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o alla chiusura dei
portelloni, completano l'addestramento di cui alla sezione A-V/2,
paragrafo 4 del codice STCW (all. F) o di cui alla sezione A-V/3,
paragrafo 4 del codice STCW (all. F1);
f) qualora designati quali responsabili della sicurezza dei
passeggeri in situazioni di emergenza, completano l'addestramento di
cui alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW (all. G) o di cui
alla sezione A-V/3, paragrafo 5 del codice STCW (all. G1).
Il comando di bordo, tramite un proprio ufficiale qualificato,
designato dallo stesso, provvede all'addestramento sopracitato, che
dovra' risultare da apposita annotazione sul giornale nautico parte
II.
L'addestramento di cui alla lettera a) e' di durata non inferiore
alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non e' inferiore alle
due ore.
Il comando di bordo, al termine dell'addestramento di cui alle
lettere b), c), d), e) ed f), a coloro che saranno ritenuti idonei,
rilascia un attestato conforme al modello in allegato H. Detto
attestato ha validita' quinquennale ed e' rinnovato, a cura del
comando di bordo, a seguito di un nuovo addestramento.
Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento
in corso di validita', rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3
luglio 1997 ovvero del D.D. 7 agosto 2001, e' esentato
dall'addestramento di cui alle lettere b), c), d), e) ed f).