Art. 9 
 
 
              Istruzione ed addestramento per i membri 
               dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali 
 
  Tutti membri  dell'equipaggio,  esclusi  gli  ufficiali,  prima  di
essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo: 
    a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da  6
a 12 dell' art. 6 del presente decreto; 
    b) qualora incaricati nella muster list ad assistere i passeggeri
in situazioni di emergenza, completano l'addestramento  di  cui  alla
sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW (all. C) o  di  cui  alla
sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW (all. C1); 
    c) qualora incaricati di  specifici  compiti  e  responsabilita',
completano l'addestramento alla familiarizzazione di cui alla sezione
A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW (all. D) o  di  cui  alla  sezione
A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW (all. D1); 
    d) qualora impiegati  a  fornire  assistenza  ai  passeggeri  nei
locali agli stessi destinati, completano l'addestramento di sicurezza
di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW (all. E) o  di
cui alla sezione A-V/3, paragrafo 3 del codice STCW (all. E1); 
    e) qualora assegnati in  compiti  di  imbarco/sbarco  passeggeri,
imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o  alla  chiusura  dei
portelloni, completano l'addestramento di  cui  alla  sezione  A-V/2,
paragrafo 4 del codice STCW (all. F) o di  cui  alla  sezione  A-V/3,
paragrafo 4 del codice STCW (all. F1); 
    f) qualora  designati  quali  responsabili  della  sicurezza  dei
passeggeri in situazioni di emergenza, completano l'addestramento  di
cui alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW (all. G) o di cui
alla sezione A-V/3, paragrafo 5 del codice STCW (all. G1). 
  Il comando di bordo,  tramite  un  proprio  ufficiale  qualificato,
designato dallo stesso, provvede all'addestramento  sopracitato,  che
dovra' risultare da apposita annotazione sul giornale  nautico  parte
II. 
  L'addestramento di cui alla lettera a) e' di durata  non  inferiore
alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non e' inferiore  alle
due ore. 
  Il comando di bordo, al  termine  dell'addestramento  di  cui  alle
lettere b), c), d), e) ed f), a coloro che saranno  ritenuti  idonei,
rilascia un attestato  conforme  al  modello  in  allegato  H.  Detto
attestato ha validita' quinquennale  ed  e'  rinnovato,  a  cura  del
comando di bordo, a seguito di un nuovo addestramento. 
  Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento
in corso di validita', rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3
luglio  1997  ovvero  del   D.D.   7   agosto   2001,   e'   esentato
dall'addestramento di cui alle lettere b), c), d), e) ed f).