IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente  l'istituzione
del Servizio nazionale di protezione civile; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» ed in particolare il comma 2 dell'art. 107; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare
l'art. 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
«Attuazione   delle   direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti», ed
in particolare l'art. 121; 
  Ritenuto necessario dare compiuta attuazione al predetto art. 121; 
  Acquisiti  i  pareri  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
della  difesa,  del  Ministero  della  salute,  del  Ministero  dello
sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri, del  Ministero
per le politiche  europee,  dell'Istituto  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA); 
  Sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 marzo 2010; 
 
                              Decreta: 
 
  E' approvato l'allegato Piano  nazionale  delle  misure  protettive
contro le emergenze radiologiche. 
  Il Dipartimento della protezione civile  curera'  periodicamente  e
comunque ogni tre anni la verifica e l'aggiornamento  delle  funzioni
operative   previste   per   le   strutture    pubbliche    coinvolte
nell'attuazione  del  Piano  nazionale   introducendo   altresi'   le
eventuali modifiche relative alle denominazioni e  alla  terminologia
usate. L'aggiornamento  a  cura  del  Dipartimento  della  protezione
civile non concerne quanto previsto esplicitamente dai commi  2  e  3
dell'art. 121 del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e
successive modifiche e integrazioni. 
  Il Dipartimento della protezione civile, in  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 2 del citato art. 121, curera' la trasmissione del
Piano  a  tutte  le  Amministrazioni  interessate  all'intervento  di
emergenza ed  alle  Prefetture  -  Uffici  territoriali  del  Governo
affinche' sviluppino la pianificazione operativa  e  predispongano  i
relativi strumenti di attuazione per quanto di loro competenza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 marzo 2010 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                           Berlusconi