Art. 3 Attivita' di verifica triennale sui requisiti minimi di rappresentativita' 1. Il Ministero, alla scadenza del triennio di incarico di ciascun consorzio ed al fine di procedere al rinnovo dello stesso provvede, oltre alla verifica dei requisiti minimi operativi di cui al precedente art. 2, alla verifica dei requisiti minimi di rappresentativita' come descritti al precedente art. 1, comma 2. 2. Il Ministero, alla scadenza del triennio di incarico di ciascun consorzio effettua la verifica dello statuto consortile precedentemente approvato, anche qualora lo stesso non abbia subito modifiche, al fine di uniformare le previsioni in esso contenute alle eventuali sopravvenute esigenze in materia di statuti dei consorzi di tutela. 3. Qualora il Ministero ritenga necessaria una modifica dello statuto, il consorzio di tutela e' tenuto ad effettuarla nel corso della prima assemblea straordinaria utile, senza che cio' comporti - nelle more della convocazione dell'assemblea - il mancato rinnovo dell'incarico, che rimane subordinato solo al rispetto dei requisiti minimi operativi e di rappresentativita' richiesti. Resta inteso che l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto deve tenersi, in ogni caso, non oltre un anno dalla data della comunicazione ministeriale che ha richiesto la modifica statutaria. 4. Qualora il consorzio non provveda ad effettuare la modifica dello statuto ritenuta necessaria dal Ministero nei termini di cui al precedente comma 3, tale inadempimento comportera' l'applicazione di una o piu' misure di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, nei modi e nelle forme ivi previste. 5. In caso di modifica dello statuto del consorzio di tutela, il Ministero provvedera' alla sua approvazione con decreto dipartimentale ed alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.