Art. 5 Misure applicabili in caso di inadempimento 1. Qualora il Ministero accerti in capo ad un consorzio la mancanza di uno o piu' requisiti minimi operativi previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 ovvero ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 provvede a darne tempestiva comunicazione al consorzio interessato, invitandolo ad uniformarsi - nel termine che verra' indicato dal Ministero stesso - alle prescrizioni legge. 2. Qualora il consorzio di tutela non provveda ad uniformarsi a quanto stabilito in materia di requisiti minimi operativi, il Ministero adotta una o piu' delle seguenti misure: a) richiamo scritto; b) inabilitazione ad avanzare al Ministero richieste di contribuzione relative alla valorizzazione e/o promozione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti DOP/IGP; c) accertamento e controllo amministrativo straordinario secondo modalita' che saranno definite con decreto del Ministro; d) sospensione temporanea dell'incarico; e) revoca, anche parziale, dell'incarico. 3. In caso di accertata mancanza dei requisiti di rappresentativita', la cui verifica e' effettuata alla scadenza di ciascun triennio di incarico del consorzio, il Ministero provvedera' a non rinnovare l'incarico al consorzio di tutela fino a quando lo stesso non dimostri il possesso di tali requisiti. 4. Decorsi sei mesi dalla scadenza dell'incarico, nel corso dei quali non sia stato possibile rinnovare l'incarico al consorzio per inadempienze dello stesso, sia formali che sostanziali, il Ministero provvede con decreto a revocare l'incarico al consorzio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo