IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  art.  1,  commi  2  e  3,
recante l'istituzione del Ministero della salute; 
  Visti gli articoli  60  e  62  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  recante  il  «Testo  unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1976, concernente  «Impiego
di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al  registro
di entrata e uscita  di  stupefacenti,  sostanze  psicotrope  e  loro
preparazioni» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1976,
n. 185; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   15   marzo   1985,   concernente
«Modificazioni  al  decreto  ministeriale  1°  luglio  1976  relativo
all'impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in  alternativa
al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze  psicotrope
e loro preparazioni»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17
aprile 1985, n. 81; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio
2004  recante  «Modalita'  di  assolvimento  degli  obblighi  fiscali
relativi ai  documenti  informatici  ed  alla  loro  riproduzione  in
diversi tipi di supporto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  3
febbraio 2004, n. 27; 
  Vista la  circolare  dell'Agenzia  delle  entrate  n.  36/E  del  6
dicembre 2006: decreto ministeriale 23 gennaio 2004  -  Modalita'  di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto; 
  Vista la risoluzione dell'Agenzia delle  entrate  n.  14/E  del  21
gennaio 2008: conservazione elettronica; 
  Visto l'art.  16  della  legge  23  gennaio  2009,  n.  2,  recante
«Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  15  dicembre
2009, di nomina a Ministro della salute del  prof.  Ferruccio  Fazio,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309, recante il «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope e  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», ai fini  del
presente decreto viene di seguito denominato Testo unico. 
  2.   La   registrazione   delle   movimentazioni   delle   sostanze
stupefacenti  e  psicotrope,  dei   medicinali   e   delle   relative
composizioni di cui alle tabelle allegate al Testo unico puo'  essere
effettuata, in  alternativa  al  registro  cartaceo,  utilizzando  un
registro  informatico  delle  sostanze,  dei   medicinali   e   delle
composizioni, tenendo conto di quanto di seguito specificato: 
    a)  il  registro  informatico  e'  unico  ed  e'  realizzato  con
modalita'  tecniche  idonee  a   visualizzare   e   a   stampare   le
registrazioni  separatamente  per  singola  sostanza,  medicinale   o
composizione; 
    b)  ogni  movimento   e'   registrato   a   sistema   informatico
contestualmente  alla  effettiva   movimentazione   della   sostanza,
medicinale o composizione; 
    c)  ogni  movimento  viene  memorizzato  a  sistema   informatico
utilizzando due numeratori: 
      1) numeratore cronologico assoluto di progressione numerica dei
movimenti nell'anno di calendario; 
      2)  numeratore  cronologico  della   sostanza,   medicinale   o
composizione, di progressione numerica  dei  movimenti  nell'anno  di
calendario relativi a quella sostanza, medicinale o composizione; 
    d) in ogni caso sono specificate l'origine, la destinazione e  la
giacenza della sostanza, medicinale o composizione; 
    e)  e'  riportato  il  riferimento  all'opportuno  documento  che
giustifica l'entrata o l'uscita  della  sostanza,  del  medicinale  o
della composizione, che deve essere consultabile anche  separatamente
dal sistema informatico; 
    f) il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle
composizioni prevede la  registrazione  «di  chiusura  annuale»,  nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 del Testo unico, secondo lo
schema grafico e del contenuto di informazioni di cui all'allegato  1
del presente decreto  (chiusura  annuale),  il  registro  informatico
prevede inoltre una registrazione «di periodo»,  da  effettuarsi  con
frequenza  almeno  mensile,  secondo  lo  schema   grafico   di   cui
all'allegato 2 (registrazione di periodo) del presente decreto; 
    g) la registrazione di periodo e  la  registrazione  di  chiusura
annuale delle sostanze, dei  medicinali  e  delle  composizioni  sono
stampate  e  archiviate  fisicamente,  oppure,  in  alternativa  alla
stampa,  conservate  su  supporti  informatici  in  conformita'  alle
disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni  e  secondo  le  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'art. 71 di tale decreto; 
    h)  fatto  salvo  il  ricorso  alle  modalita'  di  conservazione
sostitutiva di cui alla lettera g), il responsabile della tenuta  del
registro indica, per le rispettive  registrazioni  di  periodo  e  di
chiusura annuale, il numero di pagine stampate apponendo  la  propria
firma e la data sull'ultima pagina; 
    i) i dati contenuti nel sistema informatico e le relative  stampe
o conservazioni sostitutive di periodo e  di  chiusura  annuale  sono
conservati in conformita' a quanto previsto dal Testo unico; 
    j) l'obbligo di vidimazione, di cui  all'art.  60,  comma  1  del
Testo  unico,  e'  sostituito  per  il  registro  informatico   delle
sostanze, dei medicinali e delle composizioni, dalla comunicazione di
cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b).